L’avviso di convocazione in mediazione notificato al difensore di controparte che ha ricevuto procura solo per la fase giudiziale comporta l’improcedibilità della domanda, con impossibilità di sanare tale vizio.

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Miriam  De Caro

Tribunale di Novara, Giudice Estensore Dott.ssa Monica Bellini, sentenza n. 434 del 15.07.2022.

A cura del Mediatore Avv. Miriam De Caro da Palermo.
Letto 3518 dal 19/12/2022

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in virtù della quale, dopo l’emissione del provvedimento relativo alla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice ha assegnato termine alle parti per instaurare il procedimento di mediazione.
Parte convenuta opposta non si presentava in mediazione e rilevava in giudizio di non aver ricevuto la notifica della convocazione alla procedura di mediazione.
Parte attrice opponente deduceva di avere inoltrato l’avviso della convocazione a mezzo pec al legale di controparte.
A quel punto, parte convenuta opposta eccepiva la mancata notifica della mediazione alla parte personalmente e chiedeva che il giudizio fosse dichiarato improcedibile.
Di contro, l’opposta chiedeva la rimessione in termini.
In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:
  • l'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 28/2010 prevede espressamente che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante";
  • la normativa, però, non contempla in alcuna parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito;
  • è, invece, necessario che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato e ciò al fine di valorizzazione la possibilità delle parti di decidere del proprio conflitti;
  • pertanto, è valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore;
  • nel caso de quo, la comunicazione di avvio della mediazione non è stata notificata in modo corretto e conforme al dettato normativo: infatti è stata trasmessa a mezzo pec presso il domicilio eletto e, quindi, al difensore costituito in giudizio, anche se nella procura alle liti l’opponente aveva eletto domicilio solo per la fase giudiziale e nulla era stato indicato con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione.
 
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto irregolare la convocazione e improcedibile la domanda giudiziale con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ed impossibilità di sanare tale inerzia in virtù dell’art. 153, 2 comma, c.p.c. *
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
 
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1414/2019 promossa da:
V.XXXXXX Z.XXXXXXXX ; attrice opponente
contro
I.XXXXXXXX SRL Convenuta opposta

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratto di conto corrente.
Conclusioni di parte attrice opponente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, In via pregiudiziale: - stante il mancato avvio della procedura di mediazione da parte della convenuta opposta, dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 302/2019. In via preliminare: - Dichiarare il decreto ingiuntivo n. 302/2019 inesistente e/o nullo per le ragioni esposte in atti; Nel merito: - riconoscere e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra Z.XXXXXXXX V.XXXXXX alla creditrice procedente, per le ragioni esposte in  atti; - revocare di conseguenza e/o annullare e/o pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo n. 302/2019 emesso in data 18/03/2019 dal Tribunale di Novara dichiarandolo nullo e privo di giuridico effetto. - In ogni caso condannare la convenuta opposta al rimborso delle spese ed onorari di giudizio a favore dell'opponente”.
Conclusioni di parte convenuta opposta: “Voglia l’Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 302/2019, R.G. n. 511/2019, del 18/03/2019 emesso dal Tribunale di Novara stante la ricorrenza dei presupposti di cui all' art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 302/2019, R.G. n. 511/2019, del 18/03/2019 emesso dal Tribunale di Novara. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Z.XXXXXXXX V.XXXXXXXX pagamento in favore della società I.XXXXXXXX S.r.l. della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e Cpa, nonché successive occorrende. In via Istruttoria: si offrono in comunicazione le produzioni del fascicolo monitorio attestando, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 deciese 16 undecies, D.L. 179/2012, e successive modifiche, la conformità alle rispettive copie informatiche estratte dal relativo fascicolo telematico. Si offrono in comunicazione i seguenti documenti: 1. visura camerale I.XXXXXXXX S.r.l.; 2. ricorso e decreto ingiuntivo notificato (attestando che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 decies e 16 undeciesdel D.L. n. 179/2012, e successive modifiche, è copia informatica conforme all'originale del corrispondente documento notificato); 3. opposizione a decreto ingiuntivo; 4. estratto conto. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre”.

Fatto e motivi della decisione
 
Z.XXXXXXXX V.XXXXXX si opponeva avverso il decreto ingiuntivo n. 302/2019 emesso dal Tribunale di Novara a favore della I.XXXXXXXX srl con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 27.080,32. A fondamento della svolta opposizione l'attrice in via preliminare eccepiva l'inesistenza dell'ingiunzione emessa nei confronti di G.XXX M.XXX in quanto soggetto deceduto in data 27.06.2007. Nel merito la stessa eccepiva (A) il difetto di legittimazione attiva in capo a I.XXXXXXXX srl; (B) la prescrizione del credito vantato e il mancato perfezionamento delle cessioni del credito; (C) la mancanza di prova del credito vantato.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta contestando la svolta opposizione La stessa evidenziava che, a seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e I.XXXXXXXX S.r.l., il credito vantato nei confronti dell' odierna controparte processuale è stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica I.XXXXXX. La convenuta rilevava pertanto l'infondatezza delle contestazioni mosse in ordine all' asserito difetto di legittimazione attiva in capo a Itacapital. In ordine alla presunta inesistenza del decreto ingiuntivo la convenuta evidenziava che il provvedimento opposto era stato emesso nei confronti di G.XXX M.XXX e Z.XXXXXXXX V.XXXXXX, il primo quale intestatario del contratto e la seconda quel coobbligata. Quindi, il decesso di uno dei condebitori solidali non estingueva il rapporto né il credito vantato dal creditore; conseguentemente l'azione giudiziaria intrapresa nei confronti di entrambi condebitori, se non avesse prodotto effetti nei confronti del defunto, sarebbe stata pienamente valida ed efficace nei confronti dell'altro debitore. Quanto poi alla contesta irritualità della cessione, la stessa ne rilevava la pretestuosità atteso che la fattispecie traslativa in parola, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., si era perfezionata per il tramite della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica I.XXXXXX, e ciò introduceva una presunzione assoluta di conoscenza dell'avvenuta cessione, assicurando oltre al trasferimento automatico delle garanzie, gli effetti favorevoli in tema di opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, dei loro creditori e dei terzi in genere, e rendendo, pertanto irrilevante qualsiasi altra forma di pubblicità più o meno dettagliata. Inoltre, con lettera raccomandata a/r n. ----, datata 01/07/2016 e ricevuta in data 15.07.2016, la I.XXXXXXXX S.r.l., oltre a sollecitare il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione, comunicava l'avvenuta cessione del credito de quo. L'opposta evidenziava altresì l'infondatezza della eccepita prescrizione, giacché il termine di prescrizione decennale dei rapporti di durata decorreva dalla chiusura del rapporto e nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti emergeva che il rapporto era ancora in essere alla data del 02/01/2015. Sulla base di tali argomentazioni la convenuta chiedeva rigettarsi la svolta opposizione.
Con provvedimento del 18.10.2019, rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, veniva assegnato alle parti termine per instaurare la procedura di mediazione, alla quale parte convenuta opposta non si presentava.
All'udienza del 02/09/2020, la convenuta eccepiva di non aver ricevuto la notifica della convocazione della procedura di mediazione.
Con memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c. l'opponente depositava pec invitata in data 07/11/2019 dall' Organismo di mediazione all' Avv. R.XXXXXX Z.XXX all' indirizzo pec avv.----@pec.it, evidenziando che tale indirizzo era quello dichiarato dallo stesso difensore nella comparsa di costituzione e risposta.
Successivamente, con memoria ex art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c., la I.XXXXXXXX Srl eccepiva la mancata notifica della mediazione alla parte personalmente e chiedeva che il giudizio fosse dichiarato improcedibile. Infine, con memoria ex art. 183, 6 comma n. 2 c.p.c., l'opposta chiedeva la rimessione in termini, a fronte dell'intervenuto mutato indirizzo della Corte di Cassazione per instaurare la procedura di mediazione.
Orbene così ripercorsi i termini della questione deve, preliminarmente evidenziarsi, che l'art. 8 D. Lgs. 28/2010, al comma 1, che "La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all' altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante". Lo stesso D. Lgs. n. 28/2010 non contempla, in nessuna sua parte, la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, essendo invece necessario che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato. Quindi in base a tale disposto, "volto alla valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitti", è da ritenersi valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore.
Ora nel caso de quo la notifica della comunicazione di avvio della mediazione non era avvenuta in modo corretto e conforme al dettato normativo.
Infatti dalla documentazione in atti si evince: a) che l'invito a partecipare all'incontro di mediazione veniva notificato tramite PEC presso il domicilio eletto e pertanto presso l'avv. Z.XXX, difensore costituito in giudizio (verosimilmente all' indirizzo indicato nella domanda di mediazione come si evince dalla comparsa conclusionale depositata dall'opponente laddove costei sottolinea che tale era l'indirizzo dichiarato dallo stesso difensore nella propria comparsa di costituzione) e non alla parte personalmente ; b) nella procura alle liti rilasciata l'opponente aveva eletto domicilio solo per la fase giudiziale nulla viene indicato con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione-. Quindi dalla irregolarità della convocazione consegue il mancato avveramento della condizione di procedibilità. A ciò deve aggiungersi che la Corte di Cassazione intervenuta a dirimere un contrasto in ordine al soggetto onerato di promuovere la mediazione ha affermato che "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell' art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo" (Sez. U - , S.XXXXXX n. 19596 del 18/09/2020).
La Corte ha, pertanto, statuito che le disposizioni della legge 28 del 2018 "sono univoche nel senso che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all' opposto e che l'attribuzione a quest'ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, se l'onere spetta all' opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l'onere e fatto gravare sull' opponente l'ingiunzione diventa irrevocabile".
Quindi, l'attribuzione all' opposto dell'onere di promuovere la mediazione comporta, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Inoltre, come già evidenziato nell' ordinanza 21.12.2021 attesa la natura speciale della disciplina della mediazione "iussu iudicis", e la espressa sanzione di improcedibilità prevista in caso di inottemperanza, non appare ragionevole ammettere che, in caso di mancato esperimento della mediazione disposta dal giudice, sia consentito alle medesime di sanare la propria inerzia mediante la concessione di nuovo apposito termine.
Infatti, il secondo comma all' articolo 153 c.p.c., sotto la rubrica "improrogabilità dei termini perentori", prevede: " I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull' accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini". Sul punto il Supremo Consesso ha affermato che la "causa non imputabile consiste in un fatto, esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che deve essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale" (Corte di Cassazione, sentenza n. 15908/2006).
Ora, il caso in oggetto non pare potersi ricondurre all'impossibilità del difensore a compiere atti relativi alla propria attività professionale per un "caso fortuito " o per "forza maggiore”, peraltro neppure paventati. Il fatto che l'opposta non si sia attivata nel temine concesso facendo affidamento su un precedente orientamento della Corte di Cassazione, nonostante il perdurante dissenso in giurisprudenza (come rilevato nell' ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite), non può sicuramente costituire "causa ad essa non imputabile".
La chiusura anticipata del processo preclude la possibilità di affrontare nel merito la controversia oggetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del valore del causa si liquidano come in dispositivo con applicazione dei minimi in relazione alla fase trattazione/istruttoria e decisionale tenuto conto dell' attività svolta e delle questioni trattate.

P.Q.M.
 
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
  • dichiara improcedibile la domanda proposta da I.XXXXXXXX srl nei confronti di Z.XXXXXXXX V.XXXXXX e per l' effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 309/2019 emesso dal Tribunale di Novara nei confronti di Z.XXXXXXXX V.XXXXXX;
  • condanna I.XXXXXXXX srl, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.620,00 per fase studio, euro 1.147,00 per fase introduttiva, euro 1.204,00 per fase trattazione/istruttoria, euro 1.384,00 per fase decisionale, euro 307,16 per anticipazioni, oltre rimb. forfet. Cpa e Iva di legge, se dovuta.
Novara, 14 luglio 2022

Il Giudice Onorario (dr.ssa Monica Bellini)
 

aa
Chi è l'autore
Avv. Miriam  De Caro Mediatore Avv. Miriam De Caro
Mi occupo delle tematiche di diritto civile con particolare riguardo alla responsabilità in ambito medico (cd. medical malpractice). La naturale inclinazione all’ascolto ed ai bisogni della persona ed il desiderio di ampliare le mie competenze mi hanno indotta ad approfondire il diritto di famiglia e la tutela delle persone con difficoltà. Sono fermamente convinta che un approccio empatico ed accogliente possa davvero fare la differenza consentendo alle persone di appagare il naturale bisogno d...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









ok