L’accordo raggiunto in mediazione per la divisione di beni ereditati può essere assoggettato a condizione sospensiva.

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Avv. Vittoria  Greco

Tribunale di Roma, Sentenza 22 ottobre 2014

A cura del Mediatore Avv. Vittoria Greco da Frosinone.
Letto 3741 dal 17/05/2015

Commento:
Con una interessante sentenza emessa lo scorso ottobre, il Tribunale di Roma ha statuito in ordine alla applicabilità della disciplina dei contratti previsti dal codice civile e quindi della condizione sospensiva di cui all’art. 1353 c.c. all'accordo raggiunto in mediazione e sulla validità dello stesso allorquando la durata del procedimento di mediazione supera il termine massimo previsto (120 o 90 giorni a seconda della disciplina ratione temporis applicabile).

Testo integrale:

Facendo riferimento alle caratteristiche della mediazione civile per come previste dal testo legislativo, l’accordo raggiunto tra le parti è assoggettato alla disciplina dei contratti, pertanto, non vi è alcun motivo ragionevole per non ritenere applicabile all’accordo raggiunto in mediazione anche alla condizione sospensiva di cui all’art. 1353 c.c. .
Il caso nasce da una controversia vertente sulla divisione di beni ereditati, per la quale gli eredi decidevano di giungere ad un accordo in sede di mediazione con la sola esclusione della moglie del de cuius, nei cui confronti era stata richiesta, nelle more del procedimento, la nomina dell’amministratore di sostegno.
L’efficacia dell’accordo veniva quindi subordinato alla condizione sospensiva della nomina e approvazione da parte dell’amministatore di sostegno, poi effettivamente avvenuta.
Tuttavia, successivamente, la signora impugnava l’accordo asserendo di essere incorsa in un errore di fatto sulla stima dei beni ed inoltre che la mediazione aveva avuto una durata superiore ai 4 mesi previsti dalla normativa, inficiandone in tal modo la validità.
Il Giudice, nel rigettare la domanda avanzata dalla moglie del de cuius, ha affermato l’assoggettabilità dell’accordo raggiunto in mediazione alla disciplina codicistica dei contratti e, quindi, anche della condizione sospensiva di cui all’art. 1353 c.c., e che il superamento del termine di 4 mesi previsto per la durata del procedimento non inficia la validità dell’accordo raggiunto, intendendosi esclusivamente quale termine processuale correlato alla condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
Seguiva la condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite quantificate in 15 mila euro per ogni parte vittoriosa.



A seguire ed in allegato il testo integrale della sentenza.

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Chi è l'autore
Avv. Vittoria  Greco Mediatore Avv. Vittoria Greco
Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Frosinone dal 1996. Co-titolare di studio legale associato, svolgo assiduamente la mia attività nell'ambito del diritto civile (contrattualistica, commerciale, obbligazioni, diritto di famiglia, diritti reali, tutela risarcitoria) fornendo assistenza a privati e a imprese. Ho partecipato a numerosi corsi di aggiornamento nell'ambito del diritto privato, fallimentare, procedurale, societario, di famiglia. Ho svolto attività di Giudice Onorario presso il Trib...
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