Commento:
In una controversia in materia di finanziamento revolving per l’acquisto di un elettrodomestico, la cliente agiva contro la società Y per sentir accertare e dichiarare la nullità del contratto con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284. co. 3 c.c. La società Y convenuta preliminarmente eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione e nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree.
La tesi adottata dalla cliente è che per recente giurisprudenza è stato escluso il credito al consumo dalla sfera di operatività della mediazione obbligatoria.
La tesi della società Y è che l’azione ha ad oggetto un contratto bancario, e nonostante parte ricorrente abbia attivato il relativo procedimento, questo deve ritenersi inammissibile. Ciò in quanto è stato introdotto cumulativamente per più soggetti, tutti con differenti posizioni, e senza la partecipazione personale della ricorrente, che senza giustificare la sua assenza, è stata rappresentata per delega, presentata su un unico documento per tutti i partecipanti, dal Rag. X.
La Banca ha inoltre ha eccepito nuovamente l'improcedibilità della domanda oggetto del giudizio in quanto parte ricorrente non ottemperava all'ordine del Giudice che aveva disposto il procedimento di mediazione.
L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato adempimento all'ordine del Giudice di disporre la mediazione viene ritenuta fondata e quindi accolta. Il Giudice, rilevata l’irritualità del primo tentativo di mediazione, disponeva con ordinanza la mediazione, e a tal fine assegnava alla parte ricorrente un termine e rinviava all'udienza per verificarne l'esito.
Richiamando il precedente Cass. 40035/2021 per cui la mediazione ope iudicis diventa un requisito di procedibilità della domanda giudiziale, che deve necessariamente essere esperita entro l'udienza di rinvio disposta dal Giudice, lo stesso rileva che la ricorrente non aveva ottemperato all'ordine tempestivamente. La signora adduceva che un nuovo procedimento di mediazione era stato già attivato e concluso fra le parti con esito negativo e che pertanto sarebbe stato inutile ed oneroso per la parte attivarne un terzo. Tale argomentazione non viene accolta in quanto contraria al dettato normativo.°
La tesi adottata dalla cliente è che per recente giurisprudenza è stato escluso il credito al consumo dalla sfera di operatività della mediazione obbligatoria.
La tesi della società Y è che l’azione ha ad oggetto un contratto bancario, e nonostante parte ricorrente abbia attivato il relativo procedimento, questo deve ritenersi inammissibile. Ciò in quanto è stato introdotto cumulativamente per più soggetti, tutti con differenti posizioni, e senza la partecipazione personale della ricorrente, che senza giustificare la sua assenza, è stata rappresentata per delega, presentata su un unico documento per tutti i partecipanti, dal Rag. X.
La Banca ha inoltre ha eccepito nuovamente l'improcedibilità della domanda oggetto del giudizio in quanto parte ricorrente non ottemperava all'ordine del Giudice che aveva disposto il procedimento di mediazione.
L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato adempimento all'ordine del Giudice di disporre la mediazione viene ritenuta fondata e quindi accolta. Il Giudice, rilevata l’irritualità del primo tentativo di mediazione, disponeva con ordinanza la mediazione, e a tal fine assegnava alla parte ricorrente un termine e rinviava all'udienza per verificarne l'esito.
Richiamando il precedente Cass. 40035/2021 per cui la mediazione ope iudicis diventa un requisito di procedibilità della domanda giudiziale, che deve necessariamente essere esperita entro l'udienza di rinvio disposta dal Giudice, lo stesso rileva che la ricorrente non aveva ottemperato all'ordine tempestivamente. La signora adduceva che un nuovo procedimento di mediazione era stato già attivato e concluso fra le parti con esito negativo e che pertanto sarebbe stato inutile ed oneroso per la parte attivarne un terzo. Tale argomentazione non viene accolta in quanto contraria al dettato normativo.°