Commento:
A tutti è ben noto che il termine per l’impugnazione del verbale di assemblea condominiale è di 30 giorni dalla deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione del verbale per gli assenti.
Se un condomino intende impugnare una delibera non può adire direttamente il giudice, ma deve prima instaurare una procedura di mediazione essendo quella condominiale una delle materie previste dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
Lo stesso art. 5, al comma 6, prevede che la domanda di mediazione, dal momento della comunicazione dell’istanza alle altre parti, impedisce:
Se un condomino intende impugnare una delibera non può adire direttamente il giudice, ma deve prima instaurare una procedura di mediazione essendo quella condominiale una delle materie previste dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
Lo stesso art. 5, al comma 6, prevede che la domanda di mediazione, dal momento della comunicazione dell’istanza alle altre parti, impedisce:
- la prescrizione con gli stessi effetti della domanda giudiziale
- la decadenza per una sola volta.
Se il tentativo di mediazione fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro lo stesso termine di decadenza di 30 giorni, decorrente dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo.
Nel caso di specie, un condomino dissenziente impugnava la delibera condominiale relativa alla nomina di un nuovo amministratore, ritenendo che la votazione fosse avvenuta nel mancato rispetto delle maggioranze previste dall’art. 1136, commi 2 e 4, c.c., vale a dire la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio in millesimi.
Chiedeva quindi:
- la sospensione della delibera impugnata, nelle more del giudizio
- l’accertamento e/o la dichiarazione della nullità e/o della annullabilità della delibera
- per l’effetto, la dichiarazione di illegittimità della nomina dell’amministratore incaricato
- la condanna del condominio convenuto al pagamento delle spese di lite e di mediazione.
Il condominio rimaneva contumace e, in sede di precisazione delle conclusioni, l’attore proponeva, come ulteriore domanda, quella di individuare quale fisse l’attuale amministratore di condominio, suggerendo la riviviscenza dello status quo ante nella persona del precedente amministratore.
Il Tribunale di Velletri si pronunciava per l’accoglimento dell'impugnazione, dichiarando annullata la delibera, ma, per quel che ci preme rilevare, riteneva soprattutto tempestiva l'impugnazione della delibera stessa in quanto proposta nel rispetto del termine perentorio di cui all'articolo 1137, 2° comma, c.c., precisando come l'attore avesse correttamente allegato alla domanda giudiziale
- l'istanza di mediazione regolarmente depositata entro 30 giorni dalla delibera stessa
- il verbale negativo di mediazione depositato presso la segreteria dell'organismo entro i 30 giorni precedenti all'instaurazione del giudizio.
Condannava poi il condominio contumace alla rifusione delle spese di lite e di mediazione in virtù del principio della soccombenza.
Rigettava invece la domanda attorea relativa all'individuazione del legittimo amministratore in quanto tardiva e dunque inammissibile.^