Commento:
In una controversia in materia di inadempimento contrattuale e risarcimento danni in merito a due contratti rispettivamente di vendita di un nastro trasportatore e di noleggio di un trituratore, il Tribunale aveva avanzato una proposta conciliativa ex art. 185 bis che era stata accettata dalla società attrice ma non dalla società convenuta. Il Tribunale, in composizione monocratica, dichiara risolto per grave inadempimento il contratto avente ad oggetto la vendita del nastro trasportatore e del trituratore con condanna alla restituzione di somme in favore della società attrice ma rigettava la richiesta di risarcimento danni e dichiara risolto per inadempimento l’altro contratto fra le stesse società avente ad oggetto il noleggio di un altro trituratore con condanna della società chiamata a restituirlo. La sentenza inoltre stabilisce la condanna della parte chiamata al pagamento alla parte attrice di una somma corrispondente al ristoro delle spese legali successivo al rifiuto della proposta conciliativa del giudice ex art. 185bis cpc. La parte chiamata, se avesse aderito alla proposta conciliativa, fa notare il giudice, avrebbe risparmiato gli interessi sulla somma da restituire e il giudizio si sarebbe potuto definire senza emissione di sentenza. Tale comportamento, in considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario, viene considerato – sulla base dei precedenti Trib. Pistoia 30.01.2018 e Trib. Roma 30.10.2014 - un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato ex art. 96, comma 3, cpc.°