Testo integrale:
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez.XIII°
N. RG. 68615-11
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi
nella causa
tra
X (avv.to A.P.)
attrice
E
Y
(avv.V.C.) convenuto
E
Assicuratori dei Lloyd’s …
(avv.ti M.F. e S.G.)
convenuta
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell’art.281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 29.9.2014 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente
S E N T E N Z A
letti gli atti e le istanze delle parti,
osserva:
Con ordinanza del 20.12.2013 il giudice ha disposto la mediazione demandata ai sensi del novellato art. 5 comma 2 del d.lgs. 28/2010.
Nel provvedimento oltre ad un proposta del giudice formulata ai sensi dell’art.185 bis, in caso di non raggiungimento dell’accordo veniva concesso un termine fino al 28.2.2014 per depositare presso un organismo di mediazione la relativa domanda.
All’udienza del 19.6.2014 il (nuovo) difensore della X dava atto che la domanda di mediazione non era stata introdotta.
Non venivano al riguardo offerte giustificazioni di alcun genere.
Le controparti (Y e i Lloyd’s) si opponevano eccependo l’improcedibilità della domanda.
L’art. 5 comma 2, prevede che “fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda
di mediazione”.
Essendo pacifico che il procedimento di mediazione non è stato avviato, e non essendo stato addotto alcun motivo giustificativo, ne consegue la improcedibilità della domanda.
Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto- della l. 24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 n.55) vengono liquidate come in dispositivo a carico dell’attrice anche per quanto riguarda l’assicurazione la cui partecipazione al giudizio come terza chiamata è stata diretta conseguenza della domanda attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:
dà atto della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione demandata;
dichiara improcedibile la domanda di X;
condanna X al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di Y in complessivi €.7.000,00 per compensi oltre IVA, CAP e spese generali; nonché degli Assicuratori dei Lloyd’s in persona del legale rappresentante pro tempore in complessivi €.5.000,00 per compensi oltre IVA, CAP e spese generali.
Roma, 29.9.2014
Il Giudice
Dott. Cons. Massimo Moriconi