Il concetto di “soccombenza” non è contemplato dall'istituto della mediazione e ne è, anzi, incompatibile

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Laura Principe

Tribunale di Nocera Inferiore, 18.01.2024, sentenza n. 122, giudice Martina Fusco

A cura del Mediatore Avv. Laura Principe da Roma.
Letto 441 dal 05/07/2024

Commento:

In una controversia avente ad oggetto l’impugnativa di delibera assembleare, un condòmino aveva espressamente dissentito alla lite, chiedendo di separare la propria responsabilità da quella del Condominio ai fini del riparto delle spese, nel caso di soccombenza. Il giudizio in questione non era stato proseguito in quando in sede di mediazione obbligatoria il condominio e la condòmina attrice erano giunti ad accordo transattivo, con cui il condominio si accollava anche le spese di mediazione da quest'ultima sopportate.
 
Veniva votata una nuova delibera, ma contestata dalla condòmina odierna attrice in merito alla ripartizione delle spese. Il Tribunale rigetta sia la domanda principale che la riconvenzionale.
 
La controversia richiedeva la verifica della possibilità, o meno, di applicare l'art 1132 c.c. nei casi in cui l'attività compiuta non sia quella di  partecipazione ad un giudizio, quanto quella di partecipazione al procedimento di mediazione. La parte attrice sostenva la tesi dell'applicabilità, in quanto il meccanismo previsto dall'art 1132 c.c. sarebbe l'unico concesso al condomino in “minoranza” per poter tutelare la propria posizione a seguito della riforma della disciplina del condominio, che ha previsto che basti la semplice maggioranza per consentire all'amministratore di partecipare alla mediazione obbligatoria. Tale tesi è ritenuta superata dal Tribunale dall’analisi del dato letterale della norma che parla di “promuovere una lite o resistere a una domanda”. Il testo successivo della norma, secondo il Tribunale, chiarisce ogni dubbio circa l'applicabilità alla fase stragiudiziale (benché obbligatoria) della mediazione, specificando che l'applicazione del disposto del medesimo art 1132 c.c. si applica in caso di “soccombenza”. Ebbene l'ipotesi di “soccombenza” non è contemplata dall'istituto della mediazione e ne è, anzi, incompatibile. La soccombenza, infatti, si ha nel caso in cui un terzo, estraneo rispetto alla lite, imponga ai litiganti una soluzione, che veda accolte le doglianze di una parte e rigettate, invece, quelle dell'altro. Nella mediazione (e nell'accordo transattivo che ne consegue) sono invece le parti a dirimere la controversia prima ancora che la stessa sorga e la circostanza che ciascuna parte, nel sottoscrivere l'accordo conciliativo, ponga in atto “reciproche rinunce” non può, in relazione alla proporzione delle singole rinunce, permettere di ritenere una parte soccombente rispetto all'altra.
 
Le modifiche legislative intervenute nella materia oggetto del contenzioso, oltre che l'assenza di un univoco orientamento giurisprudenziale sul punto, spingono il giudicante ad escludere qualunque aspetto di temerarietà o di colpa nella proposizione dell' azione. Non sussistono nemmeno i presupposti per la condanna di legge per l'immotivata mancata partecipazione alla mediazione, alla stregua dell'art. 8, comma V, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo le parti provveduto a depositare in atti il relativo verbale di mancata partecipazione. °
 
https://news.avvocatoandreani.it/articoli/condominio-mediazione-non-applica-art-1132-codice-civile-107715.html
 
https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/il-dissenso-liti-non-si-applica-all-accordo-mediazione-AG8bxlb
 
 
 
 

Testo integrale:

aa
Chi è l'autore
Avv. Laura Principe Mediatore Avv. Laura Principe
Nasco professionalmente a Milano come avvocato civilista e giudice onorario in materia di tutele.
Trasferita a Roma da 21 anni, ho lavorato in materia di famiglia e minori, in particolare mi sono occupata di separazione e divorzi, tutela dei minori, nonché di tutele, curatele e successioni.
Mi piace la parte del diritto più umano che riguardi le persone nelle loro necessità, bisogni e diritti: il diritto al servizio delle persone. Sono quindi approdata alla mediazione familiare ormai da 13 a...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









ok