Commento:
Con un recente decreto il Tribunale di Roma si è pronunciato positivamente contro il provvedimento del Conservatore dei Registri Immobiliari che aveva trascritto con riserva l’accordo di divisione raggiunto all’interno di un procedimento di mediazione.
Secondo il Tribunale romano gli accordi sottoscritti in sede conciliativa contenenti negozi o atti trascrivibili ai sensi del codice civile, sono suscettibili di trascrizione una volta assolto l’obbligo di autenticazione della sottoscrizione da parte del notaio.
Il richiamo contenuto dell’art. 11 D.Lgs 28/2010 all’art. 2643 c.c., va riferito agli atti soggetti a trascrizione e la particolare menzione fatta dalla legge agli atti e contratti elencati dall’art. 2643 c.c. sottolinea che l’accordo di mediazione non è un tipo contrattuale a sé stante, ma solo l’involucro esterno, l’occasione in cui viene concluso il contratto, il quale conserva perciò la tipologia che gli è propria e non si trasforma, solo perché stipulato in sede di mediazione, in qualcos’altro, con la sola particolarità che, ai fini della trascrizione, è espressamente richiesta l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte del notaio, ai fini della verifica della conformità del contenuto dell’atto alle prescrizioni di legge.
Secondo il Tribunale romano gli accordi sottoscritti in sede conciliativa contenenti negozi o atti trascrivibili ai sensi del codice civile, sono suscettibili di trascrizione una volta assolto l’obbligo di autenticazione della sottoscrizione da parte del notaio.
Il richiamo contenuto dell’art. 11 D.Lgs 28/2010 all’art. 2643 c.c., va riferito agli atti soggetti a trascrizione e la particolare menzione fatta dalla legge agli atti e contratti elencati dall’art. 2643 c.c. sottolinea che l’accordo di mediazione non è un tipo contrattuale a sé stante, ma solo l’involucro esterno, l’occasione in cui viene concluso il contratto, il quale conserva perciò la tipologia che gli è propria e non si trasforma, solo perché stipulato in sede di mediazione, in qualcos’altro, con la sola particolarità che, ai fini della trascrizione, è espressamente richiesta l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte del notaio, ai fini della verifica della conformità del contenuto dell’atto alle prescrizioni di legge.