E’ valido il procedimento di mediazione tenuto presso la sede di un altro organismo in convenzione

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Avv. Laura  Floris

Tribunale di Torino, 17.01.2023, sentenza n. 161, giudice Edoardo Di Capua

A cura del Mediatore Avv. Laura Floris da Cagliari.
Letto 769 dal 20/02/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di contratto di finanziamento ed usura.

Parte convenuta eccepiva in via preliminare l’improcedibilità del giudizio per invalidità del procedimento di mediazione.

In merito, il Tribunale ha così statuito:

- la domanda di mediazione deve essere presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia;
 - l'Organismo di mediazione può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione;
- la procedura di mediazione si è svolta in via telematica, ma la competenza territoriale è assicurata dalla presenza presso il detto circondario di sede di altro Organismo di mediazione in convenzione.

Per tale ragione il Giudice ha ritenuto infondata la predetta eccezione. *

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo Di Capua ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al n. 560/2020 R.G. promossa da:
B.X; - PARTE ATTRICE RICORRENTE -
contro:
I S S.p.A., - PARTE CONVENUTA -
avente per oggetto: Contratto di finanziamento - usura;

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 1 di 27 Sentenza n. 161/2023 pubbl. il 17/01/2023 RG n. 560/2020 Per la parte attrice ricorrente (nelle "note scritte" depositate in data 28/09/2022 ed a verbale di udienza "figurata" in data 13/10/2022): "in ottemperanza al provvedimento del 30/06/2022, recante disposizioni per l'udienza del 13.10.2022, lo scrivente: si riporta a tutti i pregressi scritti, insistendo per le conclusioni ivi rassegnate e CHIEDE trattenersi la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.". * Nel ricorso introduttivo (non avendo la parte attrice ricorrente modificato le conclusioni entro il primo termine concesso ai sensi dell'art. 183 , 6 comma, c.p.c.): "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, reiectis contrariis, Nel merito, in via, principale: - dichiarare l'invalidità e la nullità anche parziale del contratto de quo in esito alla violazione della normativa sull'usura perpetrata contrattualmente; - condannare conseguentemente la convenuta a restituire al Sig. B.XXX le somme indebitamente riscosse ed a risarcire la stessa in ordine al danno subito per un importo complessivo per il finanziamento de quo Euro 7.759, 35 o per il diverso importo risultante in corso di causa, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 co.4 c.c., ed all'eventuale maggior danno. Nel merito, in via subordinata - dichiarare l'invalidità e la nullità anche parziale dei contratti in esito alla violazione della normativa sulla trasparenza contrattuale, per i motivi di cui in atti; - condannare conseguentemente la convenute a restituire al Sig. B.XXX le somme indebitamente riscosse ed a risarcire lo stesso in ordine al danno subito per un importo Euro 6.165, 50, o per il diverso importo risultante in corso di causa, oltre agli interessi legali ed all'eventuale maggior danno. In ogni caso: - Con vittoria delle spese, anche stragiudiziali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15%) sull'importo delle competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge"- 
Per la parte convenuta (nelle "note scritte" depositate in data 10/10/2022 ed a verbale di udienza "figurata" in data 13/10/2022): "Premesso che: - il G.I., con provvedimento assunto all'esito dell'udienza del 30 giugno 2022 fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 13 ottobre 2022; - il G.I. disponeva che la predetta udienza si svolgesse nelle forme dell'udienza figurata, con deposito di note scritte; Tutto ciò premesso, la Banca esponente così precisa le proprie CONCLUSIONI "Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis in via pregiudiziale - preliminare : accertare e dichiarare che la domanda proposta dall'attore afferisce a materia (rapporti bancari e finanziari) che il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, art.5 comma 1 bis qualifica come da sottoporsi a tentativo obbligatorio di mediazione e, dato atto che il tentativo di mediazione è stato esperito innanzi ad Organismo incompetente territorialmente ex art. 4 c.1 D. Lgs. 28/2010, dichiarare la domanda improcedibile; in via principale: respingere integralmente la domanda attorea per le ragioni tutte esposte in atti; In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse anche solo in parte fondata la domanda proposta dal sig. B.XXX, provvedere alla compensazione anche solo parziale con la somma già ricevuta dal sig. BUONO (Euro 1.172, 95) a titolo di restituzione somme che la Banca aveva invece ricevuto legittimamente; con vittoria di spese ed onorari, 15% T.F., IVA e CPA . "

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa. 1.1. Si premette che: - ai sensi dell'art. 132, 2 comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (e non più anche "la concisa esposizione dello svolgimento del processo"); - ai sensi dell'art. 118, 1 comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la "motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi". 
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso depositato in data 09.01.2020, il sig. B.XXX C.XXXXX ha instaurato procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c. nei confronti della banca I S S.p.A., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Con decreto datato 23.01.2020, il Giudice Designato ha fissato udienza di comparizione al 22.06.2020, assegnando alla parte convenuta termine per la sua costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima dell'udienza e mandando alla parte ricorrente di notificare ricorso e decreto alla parte convenuta almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
1.4. La parte convenuta I S S.p.A., in persona della dott. ssa M.XXX C.XXXXX, si è costituita in data 12.06.2020, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. Con decreto datato 27.04.2020, il Giudice Designato ha fissato nuova udienza "figurata", assegnando alle parti termine per il deposito telematico delle rispettive "note scritte " in data 07.10.2020, per i medesimi incombenti di quella originariamente fissata al 22.06.2020, assegnando alle parti termine per il deposito delle "note scritte".
1.6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 07.10.2022, con ordinanza datata 12.10.2020 il Giudice Designato: - ha assegnato alle parti termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. n. 28/2010; - ha ritenuto di dover provvedere ex art. 703, comma 3, c.p.c. e, pertanto, ha fissato udienza "figurata", assegnando alle parti il termine per il deposito telematico delle "note scritte".
1.7. All' udienza "figurata" in data 07.04.2021 il Giudice Istruttore, su richiesta della parte convenuta, ha concesso alle stesse i termini perentori previsti dall'art. 183, 6 comma, c.p.c.
1.8. Con ordinanza datata 04.10.2021, il Giudice Istruttore, in accoglimento dell'istanza proposta dalla parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., ha disposto CTU tecnico-contabile sul quesito di cui infra e nomina all'uopo il Dr.ssa A.XXXXXXX M.XXXX. Con la medesima ordinanza il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.; tenendo conto: delle domande proposte dalla parte attrice; delle eccezioni proposte dalla parte convenuta; dei documenti prodotti dalle parti; della presente Ordinanza; dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa; dell'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa; del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e , dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio); del vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali, comprensivo delle spese della disposta CTU; dell'ulteriore vantaggio di evitare un'eventuale costosa procedura di esecuzione forzata, dall'esito a sua volta incerto; delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda, c.p.c., ai sensi del quale il Giudice "Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92"; dell' eventuale applicazione dell'art. 116 c.p.c.; versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 700,00= dalla parte convenuta alla parte attrice (già tenuto conto della somma ricevuta dal sig. BUONO di Euro 1.172,95 a titolo di restituzione somme), a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese;
1.9. Non avendo la sola parte attrice inteso accettare la proposta ex art. 185 bis c.p.c., il Giudice Istruttore ha proceduto con la CTU e, una volta depositata la relazione scritta, il Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni, fissando a tal fine udienza "figurata" in data 13.10.2022, assegnando alle parti termine per il deposito delle "note scritte".
1.10. Le parti hanno quindi depositato le rispettive "note scritte" precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.11. All'udienza "figurata " in data 13.10.2022 il Giudice Istruttore ha quindi trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-quinquies 1 comma c.p.c.
2. Sull'eccezione proposta dalla parte convenuta di improcedibilità del giudizio per l'intervenuta transazione.
2.1. La banca convenuta ha eccepito, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire del sig. B.XXX C.XXXXX, essendo intervenuta tra le parti una transazione "tombale", comprendente ogni questione. 2.2. Sul punto, la parte attrice ha eccepito che la banca ha riportato l'eccezione solamente nel corpo dell'atto e non ha formalizzato espressa richiesta di improcedibilità nelle conclusioni della comparsa, rendendo indefettibile la enucleazione del presente motivo. Tale tesi non può essere condivisa in quanto deve fasi riferimento al tenore complessivo dell'atto. Nel caso di specie, l'omissione delle conclusioni non può comportare la conseguenza che l'eccezione di transazione, adeguatamente sviluppata nella parte espositiva dell'atto, debba ritenersi non proposta ritualmente. 
2.3. La parte attrice ha inoltre eccepito la nullità della transazione.
In proposito, si rileva che ai sensi dell'art. 1972 c.c.: "nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo. Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente ad un titolo nullo, l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo". Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte "L'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullità (comma 1), e l'annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda (comma 2). Poiché, ai sensi dell' art. 1418 comma 2 c.c. l'illiceità del contratto consegue solo all' illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un'indagine volta a stabilire se l'assetto d'interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo; l'invalidità di singole clausole contrattuali (A meno che esse non siano idonee ad evidenziare l'illiceità della causa o del motivo comune) è, invece, destinata a tradursi nella nullità dell'intero contratto solo ove se ne accerti l'essenzialità rispetto all'assetto d'interessi programmato dalle parti e comporta unicamente l'annullabilità della transazione". Nel caso in esame, la parte ricorrente fa valere la violazione di norme imperative in materia di usura e diritti dei consumatori che rivestono carattere essenziale in merito all'assetto complessivo del contratto per cui, sulla base dei principi indicati, non può ritenersi che la transazione intervenuta sia preclusiva della possibilità di fare valere l'invalidità del rapporto derivante dalla lamentata violazione delle disposizioni in materia di usura. Pertanto, devono essere respinte le difese di parte convenuta con il richiamo alla transazione intervenuta con l'attore. 
3. Sull'eccezione proposta dalla parte convenuta di improcedibilità del giudizio per invalidità del procedimento di mediazione, ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010.
3.1. In via preliminare, la parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per invalidità del procedimento di mediazione. L'eccezione non risulta fondata.
3.2. Invero, a sostegno di tale eccezione la parte convenuta ha dedotto: - che la parte attrice non ha esperito un valido procedimento di mediazione; - che, come si evince dal doc. 24 ex adverso prodotto, infatti, la domanda di mediazione è stata presentata avanti un Organismo di mediazione di A (NA); - che l'art. 4 del D, Lsg. n. 28/2010 prevede: "La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia"; - che il presente giudizio è stato promosso avanti il Tribunale di Torino è, dunque, il disposto dell'art. 4 citato risulta violato.
3.3. In realtà, nel verbale di mediazione è indicato che "la competenza territoriale che, per la presente procedura è rappresentata dal Tribunale di Torino e , quindi tenendo come riferimento la sede di Torino, in convenzione con altro Organismo di mediazione ex art. 7 comma 1 lettera c) del DM 180/2010 il quale espressamente prevede la possibilità per l'Organismo di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione" (cfr. doc. 24 allegato alle note di trattazione scritta di parte attrice depositate in data 22.03.2021). Nel predetto verbale, inoltre, viene specificato che: "[...] sebbene la procedura si stia svolgendo in via telematica per le note problematiche emergenziali, la competenza territoriale del Tribunale di Torino è assicurata dalla presenza presso il detto circondario di sede di altro Organismo di mediazione in convenzione con Accordia e C.XXXXXX ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 c.1 lettera c) del DM 180".
4. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice Sig. B.XXX C.XXXXX.
4.1. A sostegno delle proprie domande di merito, la parte attrice ha dedotto, in sintesi: - che il Sig. B.XXX C.XXXXX stipulava in data 03.11.2004 contratto di prestito personale estinguibile mediante conferimento di mandato irrevocabile a trattenere quote della retribuzione mensile" con la società E., poi I S S.p.A. (cfr. doc. 2 del ricorso); - che tale contratto veniva individuato con la numerazione "611937 " E con esso l'attore si dichiarava debitore della cessionaria convenuta per l'importo lordo pari ad Euro 21.840 che si obbligava a restituire mediante la cessione pro solvendo di n. 84 quote dello stipendio uguali mensili e consecutive per Euro 260 cadauna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi; - che il predetto contratto prevedeva l'applicazione di un TAN del 4,990% (A scalare in misura fissa per l'intera durata del prestito) per un importo pari ad Euro 3.438,40 a titolo di interessi; - che il contratto prevedeva il versamento, a mezzo trattenuta sull'importo erogato, delle seguenti somme: a) commissioni finanziarie Euro 1.747,20; b) commissioni agente Euro 2.670,80; c) oneri e spese Euro 368,00; d) commissioni polizza Euro 635,00 (rischio vita), Euro 302,65 (rischio impiego); - che il predetto contratto prevedeva che, dedotte le suddette spese, il netto dell'operazione, ossia l'importo effettivamente erogato dalla convenuta, era pari a Euro 12.727,84; - che Il TAEG ed il TEG dell'operazione erano indicati nel contratto al 18,38% il primo ed al 15,53% il secondo (cfr. doc. 1 del ricorso); - che il sig. B.XXX C.XXXXX, come previsto dal contratto, provvedeva ad estinguere anticipatamente il prestito dopo 66 rate su 84 complessive pattuite a mezzo del pagamento dell'importo richiesto a saldo (cfr. doc. 3, 4 del ricorso); - che sul predetto conteggio sono stati scalati gli interessi non maturati dal 6/2010 fino alla scadenza del finanziamento, pari a Euro 180,30 e che, inoltre, la finanziaria, al momento dell'estinzione applicava una commissione di estinzione anticipata pari ad Euro 44,99, oltre a non riconoscere al mutuatario nessun rimborso delle commissioni anticipatamente pagate e non maturate; - che l'attrice ha provveduto a commissionare ad una società che si occupa di analisi bancaria e finanziaria la perizia, la quale ha evidenziato (cfr. doc. 6 del ricorso): 1) l'applicazione di interessi oltre soglia al momento della stipulazione del contratto; 2) l'applicazione di interessi ultra soglia nella fase di estinzione anticipata del mutuo) la mancata ottemperanza alla normativa sulla trasparenza contrattuale in relazione all'individuazione dei tassi, dei costi e delle condizioni contrattuali in genere; - che in data 10/07/2017 il sig. B.XXX C.XXXXX formalizzava un primo reclamo, a seguito del quale la odierna convenuta accordava rimborsi commissionali per Euro 972,00 (cfr. doc. 9 del ricorso) ed Euro 200,95 (cfr. doc. 10) e , quindi, per complessivi Euro 1.172,95 (già scorporati dalla odierna domanda); - che deve dichiararsi l'invalidità e la nullità anche parziale del contratto de quo in esito alla violazione della normativa sull'usura perpetrata contrattualmente; - che deve condannarsi, conseguentemente, la convenuta a restituire al Sig. B.XXX le somme indebitamente riscosse ed a risarcire la stessa in ordine al danno subito per un importo complessivo per il finanziamento de quo Euro 7.759,35 (già al netto dei rimborsi operati a seguito di attività stragiudiziale di cui appresso ) o per il diverso importo risultante in corso di causa, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 co.4 c.c., ed all'eventuale maggior danno.
4.2. La parte convenuta I S.p.A. ha contestato le domanda di parte attrice, eccependo, in sintesi: - che non vi è prova che le somme computate nel conteggio di estinzione anticipata del finanziamento, addebitate all'attore, non siano legittime e dovute; - che parte convenuta dà atto di aver ricevuto già in passato, nel 2017 e 2018, alcune somme a titolo di rimborso, ma omette di precisare che tali somme furono accordate dalla Banca " a tacitazione di ogni pretesa relativamente al contratto de quo"; - che la perizia denominata "valutazione tecnica cessione del quinto n.0611937"allegata da parte attrice e sulla quale si fondano tutte le doglianze, è un elaborato contabile, i cui risultati integralmente contesta e che non potranno essere acquisiti quale fonte di prova di quanto richiesto dall'attore, in quanto esprimono la tesi giuridica di controparte, che non è condivisibile da parte convenuta; - che il TEG del contratto oggetto di causa è in linea con i tassi soglia vigenti all'epoca della conclusione del rapporto, ed è correttamente determinato in base alle Istruzioni di Vigilanza del periodo di riferimento ed ai chiarimenti forniti da Banca D'Italia con lettera n.7539 del 23/07/2003; - che la rilevazione della presunta usurarietà del tasso non può essere accertata alla data dello scioglimento anticipato del rapporto contrattuale, ma solo alla data della stipula e , pertanto, non essendo il tasso soglia superato al momento della stipula, non può esserlo successivamente come conseguenza dello scioglimento anticipato del rapporto
4.3. A questo punto si deve richiamare la relazione scritta depositata in data 30.05.2022 dal CTU Dott.ssa M.XXXX A.XXXXXXX, alla quale è stato conferito il seguente quesito: "Il CTU, - nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti; - tenuto conto dei documenti di causa; - acquisito se del caso ogni altro documento contabile utile ai fini della Ricostruzione del conteggio dei rapporti di dare e avere tra le parti, purché nei limiti dell'art. 198 c.p.c. (ai sensi del quale Il consulente sente le parti e , previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'art. 195); - con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1 , c.p.c.; - previo esperimento di un idoneo tentativo di conciliazione tra le parti fin dall'inizio delle operazioni peritali, da rinnovarsi all'esito nel caso di esito negativo; A) Verifichi se il TEG pattuito al momento della stipulazione del contratto sia contenuto nei limiti del tasso soglia usura applicabile. B) Verifichi se il tasso degli interessi corrispettivi ed il tasso degli interessi moratori siano ciascuno rispettoso del tasso usura applicabile, facendo applicazione: dei seguenti principi di diritto enunciati dalla Cassazione Civile, Sezioni Unite, 18 settembre 2020, n. 19597:""La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso". La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto". "Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione moratoria, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista". Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti". “Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento". "Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D. Lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c.". "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola co negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la (D misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". g del seguente principio di diritto enunciati dalla Cassazione civile, Sezioni Unite, 19 ottobre 2017 n. o 24675: "Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto." C) Nel caso di presenza di una clausola di salvaguardia la cui legittimità è stata confermata dalla Cassazione (Cassazione Civile, Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286), ne verifichi la corretta applicazione da parte dell'istituto bancario e proceda alle necessarie rettifiche solo qualora più favorevoli al cliente. 
Qualora il tasso degli interessi moratori sia superiore al tasso usurario come sopra indicato e non vi sia una clausola di salvaguardia, applichi, se richiesto dall'istituto bancario, in luogo degli interessi moratori gli interessi di cui all'art. 1224, primo comma, c.c., da calcolarsi nella stessa misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti in applicazione del citato principio di diritto enunciato dalla Cassazione Civile, Sezioni Unite, 18 settembre 2020, n. 19597. E) Verifichi il tasso di rendimento effettivo del mutuo avuto riguardo a remunerazioni (compresi ovviamente gli interessi corrispettivi), commissioni e spese collegate all'erogazione del credito che: a) sono dovute in forza della conclusione del contratto; b) pur essendo subordinate ad eventi futuri (quali gli interessi moratori subordinati all'inadempimento del cliente, penali per estinzione o recesso anticipati, decadenze dal beneficio del Termine ...) meramente possibili al momento della sottoscrizione del contratto, sono in concreto dovute per essersi verificato l'evento dedotto in contratto, con riguardo all'intero capitale e alla durata effettiva del contratto, e non quindi valutando l' incidenza percentuale degli interessi di mora sulla sorte capitale della singola rata (non essendo un rapporto in conto corrente); F) Indichi le remunerazioni ripetibili (se già corrisposte dal cliente) o non richiedibili dalla Banca (se non ancora corrisposte dal cliente) in caso di accertata usura".
4.4. Si deve subito osservare che nelle proprie "note scritte" depositate in data 03.01.2022, la parte attrice ha riferito quanto segue: " in ottemperanza al provvedimento del 04/10/2021, recante disposizioni per l'udienza del 19.01.2022, lo scrivente: - in riferimento alla Corte d'Appello di Torino che ha già fatto compiuta applicazione dei principi di diritto di cui a SS.UU. 19597/2020 in riferimento al premio assicurativo ("... come la mancata rilevazione, nei D.M. anteriori a quello del 25 marzo 2003, degli interessi moratori, non osta, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, a che il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi di mora, sia comparato con il TEGM rilevato nei decreti stessi, allo stesso modo, sino all'entrata in vigore delle Istruzioni della Banca D'Italia dell'agosto 2009, la mancata inclusione dei costi di polizza nel TEGM non impedisce che il TEG in concreto applicato sia comparato con il TEGM individuato nei DM pro tempore vigenti, maggiorato, ai fini dell'individuazione del tasso soglia, della percentuale stabilita dalla legge... ), nonché la successiva conferma da parte di Cass. Civ. 37058/21, chiede che il quesito B) sia così integrato (testo in grassetto rosso) e modificato (testo  barrato) " b) Verifichi se il tasso degli interessi corrispettivi TEG ed il tasso degli interessi moratori siano ciascuno sia rispettoso del tasso usura applicabile, facendo applicazione: dei seguenti principi di diritto enunciati dalla Cassazione Civile, Sezioni Unite, 18 settembre 2020, n. 19597 in riferimento agli interessi di mora e ritenuti applicabili anche al premio: "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso". "La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto . " "Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista". "Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti". "Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento". "Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D. Lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c.". "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" Chiede che il quesito D) sia espunto, poiché inconferente. Vista altresì la Sentenza nr. 886/2021 della Corte d'Appello di Torino in riferimento alla cd "usura da dazione" ("... al momento dell'estinzione anticipata di entrambi i finanziamenti in esame, siano stati applicati interessi illegittimi in quanto superiori al tasso soglia usura: in applicazione delle condizioni contrattuali si è verificato, oltre all'applicazione di un tasso effettivo differente da quello indicato nel contratto, un tasso d'interesse usurario.... le clausole contrattuali che hanno comportato il superamento del tasso soglia al momento dell'estinzione dei finanziamenti erano rappresentate dal pagamento anticipato di tutte le commissioni collegate all'erogazione del prestito e dal diniego del rimborso delle quote non maturate per avvenuta estinzione anticipata delle commissioni indicate nella tabella costi..... Infatti, poiché il meccanismo contrattuale contemplava che alcune delle spese pagate al momento della stipula non venissero restituite, questi esborsi vanno necessariamente ad incidere sulla quantificazione dell'interesse: se tali costi sono spalmati su tutta la durata del mutuo è un conto, ma se vengono richiesti prima vanno ovviamente ad aumentare il costo del mutuo e dunque il relativo tasso..... non in virtù dell'applicazione di fattori esterni al rapporto, ma in virtù dell'applicazione delle condizioni contrattuali determinate unilateralmente dalla mutuante. E' bene chiarire che nel caso di specie non si discute della rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini dell'usura, ma della mancata restituzione di costi parametrati alla durata complessiva del prestito, pagati anticipatamente ma non goduti per l'anticipato recesso del mutuatario...") Chiede che il quesito E) sia così integrato (testo in grassetto rosso) e modificato (testo barrato) " E) Verifichi il tasso di rendimento effettivo del mutuo ed il TEG alla data di estinzione del contratto avuto riguardo a remunerazioni (compresi ovviamente gli interessi corrispettivi), commissioni e spese collegate all'erogazione del credito che: a) sono dovute in forza della conclusione del contratto state pagate al momento della stipula del contratto e non sono state restituite all'estinzione in virtù di espressa clausola contrattuale; b) pur essendo subordinate ad eventi futuri (quali gli interessi moratori subordinati all'inadempimento del cliente, penali per estinzione o recesso anticipati, decadenze dal beneficio del Termine ...) meramente possibili al momento della sottoscrizione del contratto, sono in concreto dovute per essersi verificato l'evento dedotto in contratto, con riguardo all'intero capitale e alla durata effettiva del pagina contratto, e non quindi valutando l'incidenza percentuale degli interessi di mora sulla sorte capitale della singola rata (non essendo un rapporto in conto corrente); Considerato infine che le SS.UU. 19597/20, pur dettando un principio "residuale"specifico per la mora in ragione della sua alternatività ai corrispettivi ("Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1 , con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti") , riconosce che "la legge nazionale ha comminato la gratuità sanzionatoria del contratto", chiede che il quesito F) sia così integrato (testo in grassetto rosso) e modificato (testo barrato) "F) Indichi le remunerazioni ripetibili (se già corrisposte dal cliente) in applicazione dell'art. 1815cc che precede la gratuità sanzionatoria del contratto (con esclusione delle Imposte e Tasse) o non richiedibili dalla Banca (se non ancora corrisposte dal cliente) in caso di accertata usura": Nomina quale proprio consulente di parte il dott. F.XXX B.XXXX con studio T (TO) - Via XXXXXXXXXXXXXXX 3 - mail: contestservizi@hotmail.it - pec: fabiobianco@pec.it tel: 3407147088 Comunica all'Ill. mo giudicante che il sig B.XXX non ha inteso accettare la proposta ex art. 185 bis cpc"; Nelle proprie "note scritte" depositate in data 12.01.2022 la parte convenuta ha riferito quanto segue: "Tutto ciò premesso, la Banca esponente osserva quanto segue: a) Quanto alla formulazione del quesito peritale. Con riferimento all'oggetto di causa il quesito non pare sufficientemente specifico, pertanto se ne chiede la modifica/ integrazione. L'oggetto dell'indagine peritale è la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia d'usura da parte del soggetto finanziatore: l'attore sostiene che il TEG contrattuale superi il TSU vigente all'epoca della stipulazione, nonostante quanto dichiarato in contratto, perché la Banca avrebbe colpevolmente omesso di inserire nel computo del tasso anche il costo (premio) della polizza assicurativa. Ciò che l'attore contesta, dunque, è il mancato inserimento del premio di polizza tra le spese ed i costi che, con gli interessi, concorrono a formare il TEG contrattuale: sul punto l'esponente intende precisare (richiamandosi in toto alle già proposte difese) che il premio assicurativo non può concorrere a formare il TEG. Si chiede pertanto che l'Ill.mo GI voglia specificare nel quesito, al punto E, che dai costi per la determinazione del TEG deve essere escluso il TEG assicurativo. Quanto sopra si richiede perché al punto E) del quesito formulato dal GI si legge "Verifichi il tasso di rendimento effettivo del mutuo avuto riguardo a remunerazioni (compresi ovviamente gli interessi corrispettivi), commissioni e spese collegate all'erogazione del credito che: a) sono dovute in forza della conclusione del contratto....". Il quesito così meramente proposto può indurre il CTU a limitarsi ad includere il premio assicurativo tra i costi che concorrono alla formazione del TEG e che verranno quindi raffrontati con il TSU. A parere dell'esponente tale circostanza porterebbe ad un calcolo errato, in quanto ai sensi dell'art. 644 comma 1, l'usura sussiste se e solo se la Banca "si fa dare o promettere ... interessi o altri vantaggi usurai ... quale corrispettivo di una prestazione di denaro". Ebbene, nel caso specifico relativo alla polizza assicurativa, il pagamento del premio non è certo conseguenza di una scelta della Banca, ma di un obbligo di legge. Non solo: la somma non viene data, né promessa alla Banca, bensì pagata alla Compagnia di Assicurazioni. Nell'interpretare l'art. 644 c.p. comma 4 -che si occupa delle modalità attraverso le quali accertare l'usura, ossia dei costi da includere nel TEG - non si può prescindere dal fatto che, ai sensi del primo comma, l'usura sussiste solo laddove vi sia promessa o dazione di interessi o altri vantaggi usurari imposti dalla Banca e corrispettivi rispetto al finanziamento: è vero che la norma pone il principio di onnicomprensività del paniere di costi rilevanti ai fini dell'accertamento dell'usura pattizia, ma tale principio va riferito ai soli costi rilevanti ai fini dell'integrazione del reato e dell' illecito civile, ossia ai soli costi corrispettivi imposti dal finanziatore (in senso conforme Ord. Tribunale Roma 8.05.2017 Sent. 12 del 6.07.2016 Tribunale di P.XXXXX). E gli oneri assicurativi non sono né l'una né l'altra cosa: non sono imposti dalla Banca finanziatrice, ma dalla legge; non sono corrispettivo del finanziamento, ma della prestazione assicurativa. Certamente non sono imposti dal finanziatore, in quanto previsti dalla legge: precisamente dall'art. 54 DPR 5 gennaio 1950 n.180 secondo cui le cessioni di quote di stipendio o di salario devono essere assistite dalla garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego. Come noto la norma è nata con esclusivo riferimento ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ed è solo dal 2004 che le modifiche al titolo III hanno esteso l'obbligo anche alle cessioni del quinto dei salari dei dipendenti di soggetti privati. Ciò premesso, qualora il Giudice non aderisca all' istanza dell'esponente e dunque non escluda dal calcolo del TEG il premio di polizza, si chiede che il quesito peritale sia integrato onde consentire il rispetto del principio di simmetria. Come noto la Suprema Corte ha affermato che "è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale" poiché "se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato" (Cass. 22.06.2016 n. 12965). Inoltre la Corte, ancora di recente, ha ribadito l'importanza della omogeneità dei parametri utilizzati per il calcolo dei TEG e dei TEGM e dunque: "la piena razionalità del pagina 17 di 27 Sentenza n. 161/2023 pubbl. il 17/01/2023 principio di simmetria per l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni RGd n. e 56 0/2020 comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento"(Cass. SSUU 18.09.2020 n.19597). Il CTU dovrà quindi applicare un principio di simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 , ed il tasso effettivo globale della singola operazione. In applicazione di detto principio, laddove si includa il costo polizza nel computo del TEG appare necessario che il quesito posto al CTU sia così integrato: "...in applicazione del principio di omogeneità/simmetria, si ridetermini il limite di legge tenendo conto dell'incidenza media del premio assicurativo significativamente rappresentata dalla differenza tra il TEGM del Quarto trimestre 2009 e quello del primo trimestre 2010 ( A decorrere dal quale il premio assicurativo obbligatorio è stato incluso tra gli oneri rilevanti ai fini del calcolo del T.E.G.)". 2) Quanto alla nomina del CTP. La Banca convenuta, come in atti rappresentata e domiciliata nomina ai sensi dell'art.201 c.p.c. Proprio Consulente tecnico di Parte: Dott. R.XXXXX C.XXX, domiciliato presso lo Studio T in Via E.XXXX T.XX, 2 -20123 MILANO, con i seguenti recapiti : co P.XXX E.XXX o ( Posta Certificata: XXXXX 3 ) Quanto alla proposta conciliativa formulata dal Giudice. Con l'ordinanza 4.10.2020 il Giudice ha ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 185 -bis c.p.c., o formulare una proposta transattiva alle parti richiedendo che le stesse comunicassero al Giudice con le presenti note scritte la loro adesione o meno della proposta. Quest' ultima recita: "versamento" della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 700 dalla parte convenuta alla parte" attrice... a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese". Sul punto la Banca convenuta, senza nulla riconoscere ed anzi ribadendo e insistendo in tutte le Q eccezioni già proposte nelle precedenti difese di cui in atti, in particolare insistendo sulla circostanza co che la controversia con il sig. B.XXX è già stata oggetto di valida ed adempiuta transazione ante causam e che la domanda giudiziale appare improcedibile per mancato corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, e , dunque, al solo scopo di evitare il rischio ed il tempo di causa di aderire alla proposta conciliativa del Giudice così come testualmente indicata a pag. dell'ordinanza 4 ottobre 2020. 
In conclusione, la Banca convenuta chiede, nell'ipotesi in cui l'attore abbia formulato istanze di modifica o integrazione del quesito peritale un termine per la replica e dunque per la riformulazione in contraddittorio di detto quesito, in caso di adesione alla proposta conciliativa del Giudice anche da parte dell'attore, un termine per la conclusione dell'eventuale accordo conciliativo".
All'udienza "figurata" in data 19.01.2022 il Giudice Istruttore ha ritenuto: - che, non avendo la sola parte attrice inteso accettare la proposta ex art. 185-bis c.p.c. formulata dal sottoscritto Giudice, deve procedersi con la CTU; - opportuno demandare al CTU di formulare due ipotesi alternative, che tengano conto, rispettivamente, di quanto proposto dalla parte attrice e dalla parte convenuta nelle predette note scritte, confermandosi nel resto il quesito disposto con l'Ordinanza istruttoria; 4.5. Tutto ciò chiarito, rispondendo al citato quesito, il CTU ha innanzitutto accertato che il contratto di prestito personale (estinguibile mediante conferimento di mandato irrevocabile a trattenere quote della retribuzione mensile) n. 0611937 (cfr. allegato n.1 di parte attrice e doc n. 2 di parte convenuta) è stato stipulato in data 3.11.2004 tra la E SPA (poi I S.X -convenuta) e il Sig. B.XXX C.XXXXX (attore). Il contratto de quo pattuisce le seguenti condizioni economiche (cfr. la relazione scritta alla pagina 18): Retribuzione globale ceduta: 21.840,00 euro; Ammontare totale interessi: 3.438,40 euro; Commissioni Finanziarie: 1.747,20 euro; Commissioni Agente/Mediatore: 2.620,80 euro; Oneri e Spese: 368,00 euro; Rimborso Premi Assicurativi: Rischio Vita 635, Il euro - Rischio Impiego 302, 65 euro; Importo netto erogato: 12.727,84 euro (ottenuto sottraendo al montante di euro 21.840,00 tutte le voci di costo sopra elencate); Numero rate di rimborso: 84 mensili; Ammontare singola rata: 260,00 euro; Tasso di interesse fisso annuo nominale (TAN): 4,990 %; TAEG: 18,380 % TEG: 15,530%; Commissione estinzione anticipata: 1% del capitale residuo; Interessi di mora: in misura pari al T.A.N. e dunque 4,990 %.
Il CTU ha inoltre chiarito che dalla documentazione agli atti risulta inoltre che il contratto è stato estinto anticipatamente dopo n. 66 rate su n. 84 originariamente pattuite, mediante la corresponsione delle seguenti somme a chiusura del prestito: ammontare rate a scadere da n. 67 a n. 84 Euro 4.680,00 storno interessi su rate a scadere - Euro 180,30 rate insolute Euro 1.300,00 interessi di mora Euro 29,34 commissioni di estinzione Euro 44,99 Totale dovuto per estinzione Euro 5.874,03. Il CTU ha osservato che, a seguito di doglianze da parte del mutuatario in ordine alle somme trattenute a titolo di commissioni e oneri all'atto della stipula (commissioni finanziarie e accessorie per totali 4.368,00 euro, premi assicurativi per complessivi 937,76 euro), importi contrattualmente non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, INTESA SANPAOLO Risulta aver restituito al Cliente, a fini transattivi, l'ammontare complessivo di 1.172,95 euro (di cui 972,00 euro a titolo di commissioni finanziarie e accessorie nel settembre 2017 e 200, 95 euro a titolo di quota parte del premio assicurativo a gennaio 2018) (cfr. la relazione scritta alla pagina 20).
4.6. Ciò premesso, il CTU ha rielaborato i dati relativi al contratto di finanziamento in esame, accordando la formulazione del quesito dell'Ordinanza istruttoria con le due ipotesi alternative proposte rispettivamente dalla parte attrice e dalla parte convenuta nelle "note scritte". La Prima ipotesi riguarda le rielaborazioni per rispondere al quesito secondo la prospettazione di parte attrice B.XXX C.XXXXX. La seconda ipotesi riguarda, invece, le rielaborazioni per rispondere al quesito secondo la prospettazione di parte convenuta I Il CTU ha predisposto il seguente prospetto nel quale vengono riportati i risultati ottenuti per ogni punto del quesito nelle due ipotesi alternative proposte dalle parti: pagina 20 di 27 Sentenza n. 161/2023 pubbl. il 17/01/2023 RG n. 560/2020 In entrambe le ipotesi predisposte dal CTU risulta: - che il TEG pattuito al momento della stipulazione del contratto è contenuto nei limiti del tasso soglia (cfr. pagine 21 e 26 della relazione scritta); - che la clausola di salvaguardia non è presente (cfr. pagine 24 e 28 della relazione scritta). Il merito della controversia dipende dalla polizza assicurativa, avendo il CTU accertato che il TEG conteggiato con l'inclusione dei costi assicurativi è risultato superiore al tasso soglia di usuravigente al momento della conclusione del contratto, mentre escludendo la polizza assicurativa è risultato inferiore. Sul punto, deve osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio per cui "Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo" (Cass. 30.1.2017 n. 8806, Cass. 24.9.2018 n. 22458). Tale principio è stato ribadito ancora più di recente affermandosi che "ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo" (Cass. 20.8.2020 n. 17466). Nel caso in esame, tale collegamento è evidente in ragione dell'obbligatorietà della polizza stessa. Irrilevante ai fini di tale valutazione è da considerarsi il fatto che le Istruzioni della Banca D'Italia all'epoca vigenti non prevedessero l'inclusione dei costi delle polizze nell'ambito del TEG. In particolare, il punto C4 vigente al momento della stipulazione del contratto oggetto di causa (Trattamento degli oneri e delle spese), prevedeva che ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi: 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di "istruttoria cedente"); 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale"); le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso. 3 ) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b); 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; 5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito; le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge; nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza; 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. Il chiaro tenore letterale dell'art. 644, comma 4, c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, e ciò indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla Banca D'Italia le quali, in quanto mere istruzioni di carattere tecnico, non possono essere considerate vincolanti ma aventi una mera efficacia consultiva. Tra tali oneri rientra quindi (così come vi rientrava in passato) anche il costo della polizza a garanzia del rischio vita del mutuatario, trattandosi di un costo collegato all'erogazione del credito ex art. 644 c.p., in quanto pacificamente pattuizione pagina 22 di 27 Sentenza n. 161/2023 pubbl. il 17/01/2023 RG n. 560/2020 contestuale alla concessione del credito nonché condizione indefettibile perché la banca conceda il finanziamento richiesto. Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito, deve tenersi conto anche del costo della polizza assicurativa, come del resto chiaramente riconosciuto dalle più recenti istruzioni della Banca D'Italia, le quali hanno in tal modo corretto una prassi amministrativa precedente difforme. Le istruzioni della Banca D'Italia non hanno, quindi efficacia precettiva per il giudice nella determinazione del Teg applicato alla singola operazione, essendo le stesse rivolte alle banche e operatori finanziari per il rilievo del Tegm e non sono suscettibili di derogare a quanto previsto dalla legge. Atteso, pertanto, che l'individuazione di ciò che deve essere incluso nella determinazione del tasso soglia discende direttamente dalla legge (art. 644 c.p. ) , deve ritenersi irrilevante ai fini della decisione in merito al superamento del tasso soglia il cambiamento delle istruzioni della Banca D'Italia, le quali sono da considerarsi meramente esplicative del dettato normativo, sì che alle stesse non è certamente consentito di apporvi deroghe, ed analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alle norme transitorie emanate. Tale principio è stato espresso dalla stessa più recente pronuncia della Cassazione sopra citata secondo cui "le rilevazioni della Banca D'Italia hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto alla fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione dello stesso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cod. pen." (Cass. 20.8.2020 n. 17466). Alla luce di tale principio deve essere, quindi, valutata anche l'ulteriore eccezione sollevata dalla parte convenuta relativa al mancato rispetto del principio di simmetria e omogeneità per cui la disomogeneità dei panieri di riferimento dovrebbe indurre a correggere anche il TEGM e , quindi, il TSU, non ritenendosi, in ogni caso, che la mancata valutazione del costo per la polizza obbligatoria, renda necessaria la rivalutazione dello stesso non potendo la valutazione di omogeneità delle grandezze considerate essere fatta in termini assoluti e non imponendosi, pertanto, alcuna rivalutazione del TEGM vigente in ragione della mancanza inclusione del costo della polizza per cui è causa nella determinazione dello stesso. Pertanto, tenendo conto di tutti i rilievi svolti, deve optarsi per la prima ipotesi di conteggio, la quale tiene conto della prospettazione di parte attrice. Conseguentemente: pagina 23 di 27 Sentenza n. 161/2023 pubbl. il 17/01/2023 RG n. 560/2020 - il TEG del contratto in esame, deve essere conteggiato includendo tra gli oneri anche i premi assicurativi. Da tale conteggio emerge un TEG superiore al tasso soglia di usura (17,97%) (cfr. all. 5 della relazione scritta); - Il TEG del contratto in oggetto, considerando l'estinzione anticipata pari al 18,888% è superiore al tasso soglia di usura (17,97%) (cfr. all. 6 della relazione scritta); Pertanto, le remunerazioni ripetibili sono state correttamente qualificate dal CTU nel seguente prospetto: INTERESSI 3.258.10 COMMISSIONI FINANZIARIE 1.747.20 COMMISSIONI AGENTE/MEDIATORE 2.620 COSTI ASSICURATIVI 937.76 ONERI E SPESE 368.00 RIMBORSI GIA' ESEGUITI 1.172.95 REMUNERAZIONI RIPETIBILI 7.758,91.
4.7. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, deve accertarsi e dichiararsi l'invalidità parziale del contratto de quo in esito alla violazione della normativa sull'usura perpetrata contrattualmente e, per l'effetto, deve dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta I. a restituire all' attore sig. B.XXX C.XXXXX la somma di Euro 7.758,91, oltre interessi legali dal 13/02/2018 (cfr. doc. Il della parte attrice) fino saldo, con la precisazione che dal 09/01/2020 (data della domanda giudiziale) gli interessi devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4 comma, c.c. 4.8. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi disattese, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata; con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza Il luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio 2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 Aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
5. Sulle spese processuali del presente giudizio.
5.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
5.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà - contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, di pagina 25 di 27 Sentenza n. 161/2023 pubbl. il 17/01/2023 RG n. 560/2020 risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ) , i compensi vengono liquidati sulla base delle Tabelle allegate al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00", conformemente alla nota spese depositata dal difensore della parte attrice: Euro 420,00 per la fase di attivazione della mediazione; Euro 875,00 per la fase di studio della controversia; Euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 1.600,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione; Euro 1.620,00 per la fase decisionale; per un totale di Euro 5.255,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5.3. Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto e poste provvisoriamente a carico solidale delle parti, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta I S.p.A.
5.4. Vista l'esplicita istanza in tal senso avanzata dall'Avv. P.XXX D.XXXXXX P.XXX in comparsa conclusionale, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratti in suo favore i compensi non riscossi e le spese che il predetto difensore ha dichiarato di avere anticipato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, " in tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa (Cass. n. 21070/2009; n. 6184/2010)" (così, in motivazione, Cass. civile, 26 marzo 2019, n. 8436). 

P.Q.M.
 
Il TRIBUNALE DI Torino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 560/2020 R.G. promossa dal sig. B.XXX C.XXXXX (attore) contro I S.p.A., in persona della dott.ssa M.XXX C.XXXXX, nella sua qualità di procuratore (convenuta), nel contraddittorio delle parti:
1) Accerta e dichiara, per tutte le causali esposte in motivazione, l'invalidità parziale del contratto de quo in esito alla violazione della normativa sull'usura perpetrata contrattualmente e, per l'effetto
2) Dichiara tenuta e condanna la convenuta I. a restituire all'attore sig. B.XXX C.XXXXX la somma di Euro 7.758,91, oltre interessi legali dal 13/02/2018 fino saldo, con la precisazione che dal 09/01/2020 (data della domanda giudiziale) gli interessi devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4 comma, c.c.;
3) Dichiara tenuta e condanna la convenuta I. a rimborsare all'attore sig. B.XXX C.XXXXX le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.255,00 per compensi ed Euro 1.062,80 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
4) Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore dall'Avv. P.XXX D.XXXXXX P.XXX dei predetti compensi non riscossi e delle predette spese anticipate.
5) Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto datato 07/06/2022, definitivamente a carico della convenuta I S.p.A.

Così deciso in Torino, in data 17 gennaio 2023

IL GIUDICE Dott. Edoardo Di Capua
 

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Chi è l'autore
Avv. Laura  Floris Mediatore Avv. Laura Floris
Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 2009, presto la mia assistenza professionale sia nel settore civile che penale, in ambito giudiziale e stragiudiziale.
Una naturale capacità di ascolto empatico, che coltivo e approfondisco per l’utilizzo professionale al servizio dei miei assistiti, mi avvicina alle tecniche alternative di risoluzione delle controversie.
Nel 2015 divento mediatore civile e successivamente arricchisco le mie competenze di negoziatore formandomi con il metodo...
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