Commento:
In una controversia bancaria avente ad oggetto un mutuo chirografario, la società Y proponeva
opposizione avverso decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Napoli Nord le aveva ingiunto il pagamento di una somma in favore della Banca Y. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e dichiara improcedibile la domanda. Avverso tale sentenza del Tribunale di Napoli Nord la mandataria Z proponeva appello.
Con il primo motivo di impugnazione, l’appellante lamentava la violazione e/o falsa e/o applicazione della disciplina dettata dal D. Lgs. 28/2010 in tema di “media-conciliazione” in materia di rapporti bancari. Secondo l’appellante, l’istituto di credito si era fatto promotore della procedura ed aveva fattivamente partecipato all’incontro di mediazione, ritenendo che è “sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria” citando un orientamento minoritario della giurisprudenza. I successivi motivi riguardavano la cessione dei crediti nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione e il merito della controversia.
L’appello è stato ritenuto palesemente infondato.
Innanzitutto, la ricostruzione, accolta dall'unico precedente di Cass.n. 24629, richiamato dall’impugnante nel primo motivo di impugnazione, è stata smentita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con l’arresto nomofilattico di cui alla sentenza n. 19596/2020, hanno affermato il principio secondo cui "…l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta".
In merito all’ulteriore questione della partecipazione al procedimento di mediazione, la Corte conferma l’argomentazione Tribunale secondo cui l’opposta interpretazione che ritiene inutile la comparizione personale delle parti “trasforma” la procedura di mediazione prospettata dal legislatore come un efficace strumento di soluzione alternativo delle controversie, in un inutile e defatigante adempimento burocratico.
È assolutamente necessaria la partecipazione del r.l. o di soggetti che, inseriti nell’organizzazione dell’impresa, abbiano contezza del programma commerciale (come la realizzazione di utili connessi all’attività di intermediazione creditizia) dell’ente e dell’incidenza sullo stesso e sui relativi utili della singola transazione.
Inoltre, parte opposta non ha dimostrato la partecipazione al primo incontro personalmente o con soggetto munito di pieni poteri per transigere la lite fondati su procura senza obbligo di rendiconto. Si evince chiaramente che agli incontri ha partecipato per parte opposta una persona priva della capacità di interloquire e di transigere la lite. Parte opposta non ha dimostrato di aver attivato direttamente istanza di mediazione per le proprie domande e le parti non hanno indicato le ragioni oggettive, diverse dalla convinzione della fondatezza della propria pretesa, che hanno impedito la prosecuzione della mediazione”.
L’appello viene rigettato e la mandataria Z condannata alle spese e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione°.
opposizione avverso decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Napoli Nord le aveva ingiunto il pagamento di una somma in favore della Banca Y. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e dichiara improcedibile la domanda. Avverso tale sentenza del Tribunale di Napoli Nord la mandataria Z proponeva appello.
Con il primo motivo di impugnazione, l’appellante lamentava la violazione e/o falsa e/o applicazione della disciplina dettata dal D. Lgs. 28/2010 in tema di “media-conciliazione” in materia di rapporti bancari. Secondo l’appellante, l’istituto di credito si era fatto promotore della procedura ed aveva fattivamente partecipato all’incontro di mediazione, ritenendo che è “sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria” citando un orientamento minoritario della giurisprudenza. I successivi motivi riguardavano la cessione dei crediti nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione e il merito della controversia.
L’appello è stato ritenuto palesemente infondato.
Innanzitutto, la ricostruzione, accolta dall'unico precedente di Cass.n. 24629, richiamato dall’impugnante nel primo motivo di impugnazione, è stata smentita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con l’arresto nomofilattico di cui alla sentenza n. 19596/2020, hanno affermato il principio secondo cui "…l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta".
In merito all’ulteriore questione della partecipazione al procedimento di mediazione, la Corte conferma l’argomentazione Tribunale secondo cui l’opposta interpretazione che ritiene inutile la comparizione personale delle parti “trasforma” la procedura di mediazione prospettata dal legislatore come un efficace strumento di soluzione alternativo delle controversie, in un inutile e defatigante adempimento burocratico.
È assolutamente necessaria la partecipazione del r.l. o di soggetti che, inseriti nell’organizzazione dell’impresa, abbiano contezza del programma commerciale (come la realizzazione di utili connessi all’attività di intermediazione creditizia) dell’ente e dell’incidenza sullo stesso e sui relativi utili della singola transazione.
Inoltre, parte opposta non ha dimostrato la partecipazione al primo incontro personalmente o con soggetto munito di pieni poteri per transigere la lite fondati su procura senza obbligo di rendiconto. Si evince chiaramente che agli incontri ha partecipato per parte opposta una persona priva della capacità di interloquire e di transigere la lite. Parte opposta non ha dimostrato di aver attivato direttamente istanza di mediazione per le proprie domande e le parti non hanno indicato le ragioni oggettive, diverse dalla convinzione della fondatezza della propria pretesa, che hanno impedito la prosecuzione della mediazione”.
L’appello viene rigettato e la mandataria Z condannata alle spese e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione°.