È facoltà della parte, in presenza di una espressa procura speciale, autorizzare un terzo a partecipare alla mediazione

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Avv. Paola Gioannini

Tribunale di Verona, ordinanza del 11/05/2017

A cura del Mediatore Avv. Paola Gioannini da Torino.
Letto 2702 dal 13/04/2018

Commento:
Ben può una delle parti evitare di presenziare personalmente al procedimento di mediazione. Ciò a patto che risulti da espressa procura speciale che legittimato alla partecipazione alla mediazione è un soggetto diverso dalla parte. Tale conclusione è desumibile dalla applicabilità generale dell’art. 83 c.p.c. Questo, infatti, consente alla parte di conferire ad altro soggetto, solitamente il suo difensore, apposita procura avente l’obiettivo di giungere ad una conciliazione. La mancata partecipazione personale della parte alla mediazione non è, come orientamento dominante vuole, possibile causa di improcedibilità della domanda giudiziale in quanto nessuna delle norme contenute nel D. Lgs. 28/2010 lo prevede espressamente.

Testo integrale:

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE III CIVILE
Ordinanza 11 maggio 2017, n. 1626 N. 1626/2017 R.G.
Il giudice dott. Massimo Vaccari Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa tra K. S.N.C. DI Y. X. & C. con l’avv. DE Z. S.
Contro […],
SOCIETA’ PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA U. S.P.A. con l’avv. D’E. S. A
scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza;
Rilevato che La condizione di procedibilità non può ritenersi realizzata poiché al procedimento di mediazione espletato ante causam, su iniziativa dell’attrice, la convenuta non ha partecipato e l’attrice ha partecipato tramite soggetto non legittimato a rappresentarla; va innanzitutto ribadito che, ad avviso di questo giudice, la parte può conferire procura speciale ad altro soggetto, compreso il suo difensore, per farsi rappresentare nelprocedimento di mediazione; non è infatti condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, invero prevalente, che, ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 comma 1 bis, d.lgs. 28/2010, assume come indispensabile la partecipazione delle parti personalmente (assistite dai difensori) e non solo quella dei loro difensori (sul punto in esame, ex multis, Trib. Firenze 19.3.2014 est. Breggia; Trib. Pavia 9.3.2015 est Marzocchi; Trib. Vasto 9.3.2015 est. Pasquale; Trib. Roma sez. III 19.2.2015; Trib. Roma, 14.12.2015); tale indirizzo infatti si fonda principalmente su un dato normativo letterale, ovvero i riferimenti che l’art.8 comma 1, del d.lgs. 28/2010, nel descrivere le modalità di svolgimento della mediazione, fa alla parte e al difensore quali soggetti che vi partecipano; in con del d.lgs. 28/2010, prescrivono la presenza obbligatoria della parte alla procedura, cosicché ad essa deve riconoscersi natura semplicemente descrittiva di quello che il legislatore ha pensato poter essere lo sviluppo della procedura; al contempo nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore cosicché il fondamento normativo della possibilità di attribuire ad esso una procura a conciliare ben può essere rinvenuto del disposto dell’art.83 c.p.c; è proprio per questa ragione peraltro che quella facoltà viene solitamente inserita nelle procura alle liti; la valorizzazione della peculiare funzione del primo incontro, quale momento non solo informativo ma anche facilitativo della conciliazione (ulteriore argomento addotto a sostegno della tesi qui criticata), poi non è da sola sufficiente a giustificare una deroga alla norma di carattere generale sopra citata; sono però le conseguenze alle quali conduce l’opinione in esame a palesarne più chiaramente la fragilità; essa infatti determina una disparità di trattamento tra la parte che ha interesse alla realizzazione della condizione di procedibilità (generalmente si tratta della parte che intende agire in giudizio) e le sue controparti, perché sola la prima è esposta alla grave sanzione processuale ipotizzata. A ben vedere, l’orientamento qui divisato favorisce addirittura l’atteggiamento dilatorio della parte convenuta poiché questa potrebbe continuare, per un periodo di tempo indefinito, o non preventivamente definito, a farsi rappresentare in mediazione dal proprio difensore, impedendo la realizzazione del presupposto processuale e con essa l’accesso alla giustizia dell’attore; proprio quest’ultima considerazione induce poi ad escludere che, anche a voler ritenere che il legislatore abbia previsto come obbligatoria la presenza personale della parte al procedimento di mediazione, l’inosservanza di tale prescrizione possa determinare l’improcedibilità della domanda giudiziale, anche qualora fosse l’attore a partecipare alla mediazione tramite il suo difensore; del resto tale conseguenza non solo non è stata contemplata dal d.lgs. 28/2010 ma, a ben vedere, è stata da esso implicitamente ma chiaramente esclusa; il legislatore infatti ha previsto per la parte che non partecipa in nessun modo, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex lege, e tiene quindi un comportamento più grave di quello della parte che ci partecipa tramite il proprio difensore, la sanzione della condanna al pagamento del contributo unificato e la possibilità per il giudice di desumere dal suo comportamento argomenti di prova; tale impostazione viene però stravolta se si ricollega alla condotta meno grave una sanzione più severa della predetta quale l’improcedibilità della domanda. Orbene, tutto ciò chiarito deve evidenziarsi come nel caso di specie l’attrice sia stata rappresentata nel procedimento di mediazione non dal suo difensore ma da un avvocato da questi delegato; richiesta di documentare la procura in virtù del quale tale soggetto era intervenuto alla procedura stragiudiziale l’attrice ha prodotto un mandato alle liti nel quale essa aveva conferito al proprio difensore il potere di rappresentarla davanti al giudice nell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e di conciliare e transigere la controversia; è evidente quindi come nessuno specifico potere di partecipare al procedimento di mediazione essa avesse attribuito al proprio difensore e tantomeno quello di delegarlo a terzi;
P.Q.M.
Assegna alle parti termine di quindi giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per depositare l’istanza di mediazione e rinvia la causa all’udienza del 16 novembre 2017 h.09.30. Verona 11/05/2017 Il Giudice 

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Chi è l'autore
Avv. Paola Gioannini Mediatore Avv. Paola Gioannini
Sono iscritta all'albo degli avvocati di Torino dal 2002, esercito la professione autonomamente dal 2004.

Ho iniziato con la pratica forense penale e successivamente ho esteso la mia attività al settore civile: in particolar modo mi occupo di separazioni e divorzi, contrattualistica, risarcimento danni e recupero crediti, diritto condominiale e successorio.

Resto particolarmente legata al diritto penale minorile: mi piace particolarmente il rapporto complesso che si crea tra il difensore e...
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