Commento:
L’articolo 8 del decreto legislativo 28/2010 al comma quinto dispone che il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (D.L. 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148).
Ne consegue che a tanto va condannato il convenuto ritualmente convocato al procedimento di mediazione attivato dall'intimante, su impulso del giudice ex articolo 5 D.lgs 28/2010 primo comma (mediazione obbligatoria), il quale non abbia fornito un giustificato motivo della sua assenza.
Ne consegue che a tanto va condannato il convenuto ritualmente convocato al procedimento di mediazione attivato dall'intimante, su impulso del giudice ex articolo 5 D.lgs 28/2010 primo comma (mediazione obbligatoria), il quale non abbia fornito un giustificato motivo della sua assenza.