La mediazione con la parte invitata irreperibile: un obbligo, una doppia tutela o un semplice monologo shakespeariano?

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Avv. Davide Bozzoli

La mediazione presuppone la comunicazione dell’avvio del procedimento alla parte invitata ma non sempre tale informazione giunge all’altra parte: cosa accade se la parte invitata non ha conoscenza del procedimento perché irreperibile?

A cura del Mediatore Avv. Davide Bozzoli da Bologna.
Letto 367 dal 17/02/2025


L’instaurazione del procedimento di mediazione
L’art. 8, comma 1, Dlgs 28/2010 prevede che “La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” 
Pertanto elemento essenziale è che la parte invitata venga notiziata del procedimento di mediazione promosso; la legge appunto usa un’espressione assai ampia sulle modalità di tale comunicazione “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”: pensiamo ad una raccomandata con avviso di ricevimento o ad una pec (o al fax anche se sta divenendo uno strumento sempre più desueto di comunicazione).
Nell’era digitale, dove si parla di “domicilio digitale” per indicare appunto un indirizzo p.e.c. del soggetto al quale inviare le comunicazioni ufficiali in sostituzione della tradizionale raccomandata, tutto sembrerebbe più facile ma così allo stato non è. 
Infatti non tutti i soggetti sono dotati o sono obbligati a dotarsi di un domicilio digitale o per così dire di una p.e.c., si pensi ad esempio alle persone fisiche che non svolgono un’attività autonoma e non hanno una partita iva. Se il mondo digitale è in via di perfezionamento, l’anagrafe con la registrazione della residenza rimane lo strumento che sopperisce alla predetta carenza: tutte le persone fisiche hanno una residenza, o per lo meno la dovrebbero avere.
Spesso infatti accade che la residenza sia prettamente formale e non reale, e una raccomandata può ritornare al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto” e allora come si può fare per notiziare la parte invitata della procedura di mediazione intrapresa?
Soccorrono a tal riguardo le norme del codice di procedura civile ed in particolare:

  1. Notificazione a persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti” (art. 143 c.p.c.) - L’art. 143 c.p.c. prevede che se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il  domicilio  del destinatario e non vi è il procuratore  previsto  nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito  di copia dell'atto nella  casa  comunale  dell'ultima  residenza  o,  se questa è ignota, in quella del luogo  di  nascita  del  destinatario”  Il predetto articolo presuppone che un soggetto sia dichiarato per così dire “anagraficamente” irreperibile e tale procedimento amministrativo a volte può durare un po’ di tempo, almeno un anno da parte degli Enti preposti, oppure comunque deve essere preceduto da tentativi di notifica che abbiano dato esito negativo o abbiano evidenziato tale situazione del soggetto destinatario.  
  2. Notificazione per pubblici reclami (art 150 c.p.c.)L’art. 150 c.p.c. prevede che “quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”.Tale norma viene utilizzata soprattutto nelle mediazioni aventi ad oggetto divisione immobiliare o usucapione, quando i beni siano intestati a soggetti non più in vita e per i quali è anche difficile risalire ai loro eredi, ossia agli attuali proprietari o comproprietari.  

Preso atto dell’esistenza di norme processuali che sopperiscono alle difficoltà di comunicazione sopra descritte, si osserva come l’irreperibilità della parte invitata sembra essere un concetto sconosciuto alla mediazione: infatti il D.lgs. 28/2010 prevede un incontro e ciò presuppone la presenza di due parti; in particolare l’art. 5, comma 4 Dlgs 28/2010 stabilisce che “quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione”.
Ma se la parte invitata non è di fatto raggiungibile non può svolgersi nemmeno il primo incontro ed alla fine la condizione di procedibilità non sembra potersi avverare in quanto la mediazione, più che senza l’accordo di conciliazione, pare concludersi per mancanza del procedimento di mediazione stesso.

Gli obblighi dell’attore/ricorrente nella riforma Cartabia 
Considerando sempre la mediazione nella sua veste di condizione di procedibilità, si osserva come la riforma Cartabia abbia altresì introdotto specifici obblighi per la parte che agisce in giudizio: in particolare ai sensi dell’art. 163, 3 comma n. 3bis c.p.c. l’atto di citazione deve contenere l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento. Pertanto la mediazione deve essere obbligatoriamente esperita prima di andare in giudizio ed occorre dare atto dell’assolvimento di tale adempimento al Giudice.

In conclusione
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, pare che la mediazione anche nei confronti della parte irreperibile sia un obbligo a carico di colui che intende promuovere un giudizio; sembra che l’attore debba comunque procedere con la mediazione anche quando il soggetto è irreperibile con l’unico fine, forse, di dare prova al Giudice di aver provato ad instaurare un procedimento di mediazione; un ulteriore scopo del tentativo di avviare una mediazione con un soggetto non reperibile può rinvenirsi nell’intento di tutelare la parte invitata prima della convocazione in giudizio, per così dire garantendogli una sorta di doppia tutela (quella stragiudiziale, oltre alla consueta giudiziale): la parte istante si troverà  dopo qualche tempo in giudizio di fronte a “nessuno”, o meglio ad un soggetto “irreperibile”. Sembra emergere un apparente controsenso. Un avvocato estremamente pragmatico potrebbe considerare la possibilità di promuovere direttamente il giudizio nei confronti del soggetto irreperibile, in quanto in giudizio la mancanza della condizione può essere eccepita da controparte o rilevata dal giudice… cosa scriverà in merito all’indicazione dell’esperimento del procedimento di mediazione nel proprio atto di citazione? … e se il giudice rileva la mancanza della condizione di procedibilità manderà le parti, o meglio il solo attore, in mediazione? … e se la controparte non c’è perché irreperibile ed il giudice non la rileva, il giudizio verrà dichiarato improcedibile? … interrogativi allo stato senza risposta e l’ipotesi della mediazione con la parte invitata irreperibile finisce forse per essere una mediazione che non potrà mai nascere e mai essere degna di tale nome che svanisce in un dilemma per così dire shakespeariano.
  
 

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Chi è l'autore
Avv. Davide Bozzoli Mediatore Avv. Davide Bozzoli
Sono un avvocato e mi occupo di mediazione sin dal 2010. Nel corso della mia esperienza ho avuto modo di affrontare questioni in materia di diritti reali, condominio, locazione, divisione ereditaria, diritto bancario e responsabilità civile. Se mi chiedete perché lo faccio? … difficile dirlo in poche parole ma sicuramente per passione in un istituto che offre a tutti la possibilità di risolvere i problemi prima che questi arrivino al cospetto di un Giudice. Quando si parla di mediazione, mi piac...
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