termine di 15 g. e principio di economia processuale

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Avv. Carlotta  Calabresi

Tribunale di Avellino, sentenza del 28/01/2019

A cura del Mediatore Avv. Carlotta Calabresi da Roma.
Letto 2554 dal 29/11/2019

Commento:
Nonostante l’art. 5 co. 1-bis del  D. Lgs. 28/2010 non lo sancisca espressamente, il termine di 15 g. previsto per l‘attivazione del procedimento di mediazione è un termine perentorio.
La perentorietà, infatti, può essere desunta anche in via interpretativa.
Assegnare in caso di inottemperanza un ulteriore termine o ritenere assolto l'obbligo nonostante la tardività, contrasterebbe col dato normativo che sanziona con l'improcedibilità tale ipotesi ed introdurrebbe una ulteriore forma di sanatoria non prevista dalla legge, in contrasto con il principio di economia processuale.

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino - II sezione civile - in persona del giudice unico Annachiara Di Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 217 del ruolo generale affari contenziosi dell' anno 2016, riservata in decisione all' udienza del 13 novembre 2018 con concessione dei termini ex art. 190 cpc, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1504/15
TRA
T.XXXXXXXXXX E.XXX OPPONENTE
E
M.XXXXXXXX G.XXXXXXX, OPPOSTA
CONCLUSIONI
I difensori hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
T.X E.XXX ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1504/15, con cui si intimava il pagamento della somma di 9.908, 66 oltre IVA, per il saldo di lavori edili.
L' opposizione è improcedibile. II GI, a scioglimento della riserva assunta in udienza, con ordinanza del 11.4.2017 ha proposto la conciliazione della lite ex art. 185 c.p.c. e ha disposto, in caso di mancato raggiungimento dell' accordo conciliativo indicato, la mediazione della controversia con assegnazione dei relativi termini; ha rinviato al 14.11.2017. All' udienza del 14.11.2017 il difensore di parte opposta ha eccepito la mancata attivazione del procedimento di mediazione e ha chiesto dichiararsi improcedibile l' opposizione; il difensore di parte opponente avv. S.XXXXXXX C.XXX ha comunicato che il codifensore avv. G.X C.XXX aveva cessato l' attività professionale e ha evidenziato che era onere di arte opposta avviare la procedura di mediazione.
Il Gop si riservava e con ordinanza del 16.3.2018 ha rinviato all' udienza del 15.10.2018 per avere chiarimenti dalle parti.
L' udienza del 15.10.2018 è stata rinviata d' ufficio al 30.10.2018. All' udienza del 20.10.2018 il difensore di parte opposta si è riportato alle deduzioni e richieste formulate all' udienza del 14.11.2018 e ha chiesto dichiarare l' improcedibilità dell' opposizione per omessa attivazione del procedimento di mediazione; il difensore di parte opponente avv. P.XXX C.XXX, presente, per delega dell' avv. S.XXXXXXX C.XXX, ha chiesto l' ammissione dei mezzi istruttori.
Il GI rinviava per la precisazione delle conclusioni all' udienza del 13.11.2018. All' udienza del 13.11.2018 il difensore di parte opponente avv. S.XXX C.XXX ha fatto rilevare di avere proposto domanda di mediazione; che l' ordinanza con cui era è stato stabilito un termine per la mediazione, non era stata comunicata al sottoscritto difensore ma solo all' avv. G.XX C.XXX, che non era più iscritto all' albo degli avvocati ed aveva cessato il suo mandato. Il difensore di parte opposta avv. A.XXXXX C.XX ha reiterato l' eccezione di improcedibilità dell' opposizione per mancato esperimento della mediazione demandata; ha eccepito che l' invito alla mediazione era stato notificato solo il giorno precedente, per cui era del tutto inammissibile, insanabilmente tardivo e comportante irragionevole dilazione nella definizione del processo.
Da quanto esposto risulta che nel termine prescritto, nessuna delle parti ha incardinato il procedimento di mediazione.
Parte opponente ha dedotto che non aveva avuto conoscenza dell' ordinanza del 11.4.2017 perché comunicata solo all' indirizzo pec del codifensore dopo che questi si era cancellato dall' albo.
Orbene, anche a voler ritenere che l' avv. S.X C.XXX non abbia avuto comunicazione di tale ordinanza, deve evidenziarsi che l' avvocato era personalmente presente all' udienza del 14.11.2017. Quindi almeno a partire da tale data ha avuto conoscenza dell' ordinanza e avrebbe potuto attivare il procedimento di mediazione nel rispetto del termini di quindici giorni assegnato con l' ordinanza; inoltre in tale udienza nulla ha eccepito in merito alla mancata comunicazione.
Parte opponente solo all' udienza fissata per la precisazione delle conclusioni ha dedotto la mancata comunicazione e ha comunicato di avere avviato il procedimento di mediazione. Il procedimento di mediazione risulta avviato il 9.11.2018, dopo che la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 13.11.2018. A. luce di quanto esposto risulta che la procedura di mediazione è stata avviata solo in data 9.11.2018; tardivamente rispetto al termine di legge assegnato con l' ordinanza del 11.4.2017, anche volendo ritenere che parte opponente ne abbia avuto conoscenza solo all' udienza del 14.11.2017. Devesi, quindi, rilevare innanzitutto il mancato tempestivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall' art. 5 del D. Lgs. 28/2010 a pena di improcedibilità dell' azione.
Per quanto riguarda il caso di specie, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l' onere di attivare la suddetta procedura è da rinvenirsi in capo all' attore-opponente il quale ha interesse a stimolare la prosecuzione del presente procedimento di opposizione al fine di ottenere, in caso di fondamento delle proprie doglianze, la revoca del decreto emesso a favore dell' opposto nella procedura monitoria, come affermato dalla recente Giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. III, 03.12.2015, sent. n. 24629). Come detto il termine per attivare il procedimento di mediazione è spirato al più tardi il 29.11.2017, senza che parte opponente entro quella data abbia proposto domanda di mediazione ovvero depositato alcuna istanza di proroga, ovvero richiesta di rimessione in termini, provvedendo invece soltanto in data 9.11.2018 a richiedere l' apertura del procedimento, quindi un anno dopo la scadenza del termine assegnato.
Parte opposta ha immediatamente eccepito l' improcedibilità dell' opposizione e ha reiterato tale eccezione a ogni udienza. Ebbene, come già ritenuto da alcuni precedenti di merito, il termine di 15 giorni previsto dall' art. 5 co 1 bis D.Lgs. 04.03.2010 va ritenuto perentorio.
L' art. 5, co. 1-bis, del D. Lgs n. 28/2010 prevede che "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale". La mediazione in esame è quella obbligatoria ante causam, nel senso che il tentativo dev' essere esperito già prima del giudizio, costituendo una condizione dell' azione.
Qualora la domanda giudiziale non sia preceduta dal predetto procedimento, la stessa norma autorizza il giudice a concedere alle parti un termine di massimo 15 giorni per provvedervi.
La parte onerata può pertanto, entro e non oltre il termine di 15 giorni, sanare il vizio di improcedibilità della domanda proposta, con la conseguenza che, se non vi provvede, o vi provvede in ritardo, la domanda giudiziale resta improcedibile.
Infatti, il termine di 15 giorni rientra in un meccanismo di sanatoria del predetto vizio che non può essere applicato in via analogica alla tardiva proposizione della domanda di mediazione. Non rileva, infatti, in senso contrario la circostanza che la norma non sancisca espressamente la perentorietà del termine.
Il carattere perentorio del termine, secondo la Giurisprudenza di legittimità, può desumersi infatti anche in via interpretativa, tutte le volte in cui, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (cfr. Cass. n. 14624/2000; Cass. n. 4530/2004). Nel caso de quo, sarebbe illogico ritenere che il legislatore dell' art. 5 co. 1 bis da un lato abbia previsto la sanzione dell' improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 gg, dall' altro, abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine (cfr. in tali termini: Trib. Firenze 04.06.2016; Trib. Lecce 3.3.2017). Assegnare in caso di inottemperanza un ulteriore termine o ritenere assolto l' obbligo nonostante la tardività, contrasterebbe col dato normativo che sanziona con l' improcedibilità tale ipotesi ed introdurrebbe una ulteriore forma di sanatoria non prevista dalla legge, in contrasto con il principio di economia processuale (in quanto comporta un ulteriore allungamento del processo) e con il principio di iniziativa di parte (secondo cui è onore di chi ha interesse dare i necessari atti di impulso processuali). Il termine de quo ha pertanto natura perentoria, natura che si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l' improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere una sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo naturale epilogo. Vero è che parte opponente, disattendendo l' onere di attivare il procedimento di mediazione nel termine di 15 giorni ha evidenziato una volontà dilatoria. La mediazione tardivamente attivata rende improduttivo di effetti il relativo incombente, provocando gli stessi effetti del mancato esperimento di esso, con conseguente applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale.
Pertanto, va dichiarata improcedibile l' opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino - II sezione civile - in persona del giudice unico Annachiara Di Paolo, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l' opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1504/15 del Tribunale di Avellino, che dichiara esecutivo;
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000, 00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA Così deciso in Camera di Consiglio il 28 gennaio 2019
Il Giudice Unico Annachiara Di Paolo

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Chi è l'autore
Avv. Carlotta  Calabresi Mediatore Avv. Carlotta Calabresi
Dopo diversi anni di esperienza in studi legali italiani e internazionali e molteplici esperienze di insegnamento universitario, nel 2010 mi sono avvicinata a questo splendido lavoro introdotto in Italia grazie alla direttiva europea 52/2008 e ho trovato una strada consona alla mia natura pacifica e sempre alla ricerca della via di mezzo e della soluzione di buon senso.

In questi 12 anni ho visto cambiare la mentalità di avvocati e magistrati. Ora c'è maggior fiducia nell'istituto e, a segui...
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